Ordinanza n. 47/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Ahmed Sohul presentata in data 03/05/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, che il lungo tempo trascorso per la conclusione della procedura di rilascio del nulla osta non era a lui imputabile e che l'Amministrazione aveva irragionevolmente posto a suo carico le conseguenze sfavorevoli del ritardo. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie procedimentali, con particolare riferimento alla mancata convocazione e alla mancata partecipazione al procedimento di revoca. Il TAR ha rilevato che l'Amministrazione non aveva adeguatamente contrastato tale censura, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile irragionevole imputazione al ricorrente delle conseguenze del consistente ritardo nella conclusione della procedura, non imputabile al medesimo, nonché nella censura relativa alla pretermissione delle garanzie procedimentali, che l'Amministrazione non aveva adeguatamente smentito mediante la produzione della prova documentale della notificazione della convocazione e degli altri atti endoprocedimentali. Il provvedimento cautelare non definisce il merito della controversia. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base normativa della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato per il lavoratore straniero.
La disposizione è indicata quale ulteriore base normativa della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato.
Disciplina la tutela cautelare invocata dal ricorrente e applicata dal TAR per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando il ritardo nella conclusione di una procedura amministrativa non è imputabile al privato, l'Amministrazione non può irragionevolmente trasferire su di lui le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo, soprattutto dopo avere mantenuto per un periodo significativo un comportamento inerte.
- In sede cautelare, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione comprovante l'effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali, quale la convocazione, può rendere non adeguatamente contrastata la censura di violazione delle garanzie partecipative e concorrere alla concessione della sospensione dell'atto.
- La tutela cautelare può essere concessa quando, a una sommaria valutazione, emergano sia profili di possibile illegittimità derivanti dall'irragionevole imputazione al privato del ritardo procedimentale, sia una significativa lesione delle garanzie procedimentali.
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