Ordinanza n. 1/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Bando di gara, CIG B860E828F4, pubblicato sulla GUUE in data 26.9.2025, con il quale l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale”; di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara, il documento denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, il Capitolato tecnico, il Capitolato d'oneri e la Relazione illustrativa generale del servizio; di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la Delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del 9.9.2025 con la quale la medesima Azienda Speciale deliberava di affidare il servizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5/12/2025: per l’annullamento: oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dei seguenti ulteriori atti: - del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4; - del Disciplinare di gara, pubblicato in data 27.10.2025, relativo alla procedura aperta, CIG B860E828F4, per l’affidamento del “Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”; - del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “Relazione illustrativa generale del servizio”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il documento denominato “Avviso di rettifica del Bando di Gara” recante data 27.10.2025 ed il Bando di Gara oggetto di rettifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire alla ricorrente di proporre nuovi motivi aggiunti contro la sopravvenuta aggiudicazione e garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti. La trattazione del merito è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 2 aprile 2026.
Atto impugnato: bando e lex specialis della procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili, nonché gli atti successivi della procedura, inclusa l’aggiudicazione
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il bando, la lex specialis e gli atti presupposti e conseguenziali della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori documenti di gara pubblicati il 27 ottobre 2025, tra cui i parametri e criteri di valutazione delle offerte, il disciplinare, la relazione illustrativa generale e l’avviso di rettifica del bando. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha depositato la deliberazione del 17 dicembre 2025, n. 96, con cui ha aggiudicato il servizio a un’altra impresa. La ricorrente ha dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti contro tale aggiudicazione, confermando tale intenzione in udienza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo a una procedura di gara, sopravviene l’aggiudicazione e il ricorrente manifesta l’intenzione di impugnarla con motivi aggiunti, il giudice deve assicurare la possibilità di instaurare il contraddittorio su tale nuovo atto prima di definire il merito della controversia.
- La necessità di garantire il giusto contraddittorio può giustificare il rinvio della trattazione del merito a una successiva udienza, senza che ciò comporti una decisione sui motivi di ricorso originari o sulla legittimità degli atti di gara.
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