Ordinanza n. 42/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento e la declaratoria previa sospensione dell'efficacia, dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta a ottenere un appuntamento presso la sede diplomatica italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia Islamabad, chiedendo in via cautelare di ordinare all’amministrazione di fissare un appuntamento entro sette giorni e di lavorare e concludere la procedura relativa alla domanda entro un ulteriore termine di sette giorni, con eventuale nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di inosservanza. È stata inoltre richiesta l’adozione di ogni altra misura d’urgenza idonea a eliminare il pregiudizio dedotto. Nel corso della fase cautelare, l’amministrazione ha comunicato di avere fissato l’appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare perché, essendo stato fissato l’appuntamento dalla sede diplomatica, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia interinale propulsiva richiesta. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sull’illegittimità del silenzio-inadempimento, ma riguarda la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate: il Collegio ha valorizzato sia il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il suo rigetto è dipeso dal venir meno dell’interesse alla misura propulsiva, a seguito della fissazione dell’appuntamento da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’adempimento richiesto durante il processo fa venir meno l’interesse alla misura cautelare propulsiva, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere compensata quando l’amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il periodo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso non è particolarmente esteso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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