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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Roma, Sezione 3B

per la revoca o la sostituzione del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 420/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 4527/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202412619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta del commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 420/2024, con richiesta di revoca o sostituzione dell'ausiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo la revoca o la sostituzione del commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Frosinone passata in giudicato. La richiesta presupponeva una ritenuta inerzia dell'ausiliare nell'attuazione del giudicato. Nel procedimento si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha esaminato le comunicazioni trasmesse dal commissario ad acta il 9 settembre 2025 e il 24 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di revoca del commissario ad acta, ritenendo che dagli atti e dalle comunicazioni acquisite non emergesse un'inerzia dell'ausiliare di gravità tale da giustificarne la revoca. Il Collegio ha tuttavia sollecitato il commissario a concludere il procedimento, ove necessario sostituendosi alle amministrazioni inadempienti, inclusa la Ragioneria territoriale dello Stato. Le amministrazioni interessate dovranno dare puntuale attuazione alle determinazioni del commissario ad acta. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di incidente di esecuzione e non di provvedimento decisorio.

Massime di principio

  • La revoca o sostituzione del commissario ad acta non è giustificata dalla mera allegazione di ritardi o difficoltà operative, quando dagli atti dell'esecuzione non emerga un'inerzia dell'ausiliare di gravità tale da compromettere l'attuazione del giudicato.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato, deve portare a conclusione il procedimento e può, ove necessario, sostituirsi alle amministrazioni inadempienti; le amministrazioni coinvolte sono tenute ad attuare puntualmente quanto disposto dall'ausiliare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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