Ordinanza n. 254/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previo accoglimento dell'istanza di sospensione, - della determinazione della Dirigente della Divisione IX Radiodiffusione televisiva e sonora -Diritti d’uso - del MIMIT, comunicata il 5 maggio 2025, d’inammissibilità della richiesta formulata da Mediapason S.p.a. datata 24 marzo 2025, acquisita al protocollo MIMIT n. 10078 del 24 marzo 2025, di assegnazione della numerazione LCN 15; - della graduatoria definitiva adottata dal MIMIT all’esito della procedura indetta con il bando del 22 luglio 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) locali a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 1 –Piemonte; - della graduatoria definitiva adottata dal MIMIT all’esito della procedura indetta con il bando del 22 novembre 2021 per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre agli FSMA locali dell’area tecnica n. 1 – Piemonte; con condanna - all'adozione di ogni provvedimento consequenziale, ivi incluse la riformulazione delle graduatorie de quibus con esclusione della GRP Reti S.r.l. e la revoca dei benefici da questa conseguiti compresa l'assegnazione dell'LCN 15, includendo consequenzialmente la ricorrente nelle prime dieci emittenti collocate con assegnazione dell'LCN spettante incluso tra il 10 e il 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di inammissibilità della richiesta di assegnazione della numerazione LCN 15 e graduatorie definitive MIMIT relative alla capacità trasmissiva e alla numerazione automatica dei canali per l'area tecnica n. 1 – Piemonte
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione ministeriale comunicata il 5 maggio 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di assegnazione della numerazione LCN 15, nonché le graduatorie definitive formate all'esito delle procedure bandite nel luglio e nel novembre 2021 per l'assegnazione, rispettivamente, della capacità trasmissiva delle reti di primo e secondo livello e della numerazione automatica dei canali agli FSMA locali dell'area tecnica n. 1 – Piemonte. Ha chiesto, inoltre, la riformulazione delle graduatorie, l'esclusione di un operatore collocato in graduatoria e la revoca dei benefici conseguiti, inclusa l'assegnazione dell'LCN 15, nonché l'inclusione della ricorrente tra le prime dieci emittenti con assegnazione di una numerazione compresa tra 10 e 19. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. La ricorrente, in considerazione della pendenza di giudizi connessi, ha rinunciato all'istanza cautelare, chiedendo che la causa fosse decisa limitatamente all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi risultanti dalle graduatorie impugnate, in quanto potenziali controinteressati e parti necessarie del giudizio. Considerato l'elevato numero dei soggetti interessati, ha disposto la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prescrivendo la pubblicazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi previsti. Gli adempimenti devono essere richiesti dalla ricorrente, a proprie spese, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova dell'avvenuta pubblicazione deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione del merito. Non è stata definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina applicabile all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del provvedimento di integrazione del contraddittorio e della notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su graduatorie amministrative dalle quali derivano posizioni favorevoli per una pluralità elevata di soggetti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati.
- In presenza di un numero elevato di potenziali parti necessarie, l'integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può porre a carico del ricorrente la richiesta delle pubblicazioni e i relativi oneri, prevedendo termini perentori per l'adempimento e per il deposito della prova, con improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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