Cassazione Penale, Sentenza n. 38986/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione e falsa dichiarazione (artt. 348 e 495 c.p.). Deduce: 1) nullità del decreto che dispone il giudizio per carente e confusa indicazione del fatto e della causa civile richiamata (violazione art. 552 c.p.p.); 2) errata valutazione sulla rilevanza e efficacia in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna (iscrizione all'ICAB) e sulla portata della legge n.31/1982 e direttiva comunitaria, contestando che la radiazione dal registro praticanti di Novara possa inibire il titolo spagnolo e negando l'elemento soggettivo; 3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendo buona fede e assenza di intento doloso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici: la nullità del decreto doveva essere eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.), le questioni sulla validità del titolo estero e sull'applicabilità della radiazione sono state correttamente valutate dal giudice di merito alla luce dell'art. 11 L. n.31/1982; la valutazione sulle attenuanti e sulla sospensione condizionale è discrizionaria e sufficientemente motivata. Conseguentemente resta ferma la sentenza di condanna impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Del reato di esercizio abusivo della professione: la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie perché la ricorrente, nonostante la radiazione, si era qualificata e aveva svolto funzioni sostitutive in udienza; Cassazione ha confermato che il titolo spagnolo non era spendibile in Italia a causa della radiazione.
Del reato di falsa dichiarazione in udienza: la Corte di merito ha ritenuto provata la dichiarazione falsa sulla qualifica professionale; la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto sulla valutazione degli elementi probatori.
Richiede l'esposizione chiara e precisa dei fatti nell'atto di imputazione: la ricorrente ha dedotto indeterminatezza, ma la Corte ha ricordato che eventuale nullità di tale tipo è relativa e va eccepita tempestivamente.
Stabilisce il termine per eccepire le nullità relative: la Corte ha ritenuto decaduta l'eccezione perché non sollevata alla prima udienza, con conseguente inammissibilità del motivo fondato su tale nullità.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: evocato dalla difesa in via alternativa, ma la Cassazione ha censurato la formulazione perplessa/alternativa come aspecifica.
La Corte di merito ha interpretato questa norma nel senso che la sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine italiano (Novara) può impedire l'esercizio in Italia del titolo conseguito all'estero; la Cassazione ha ritenuto corretta tale interpretazione.
Direttiva comunitaria 249/77
Richiamata dalla difesa in ordine al riconoscimento delle abilitazioni straniere; la Corte ha ritenuto comunque prevalente l'effetto inibitorio della sanzione disciplinare italiana sul titolo estero nell'ambito dell'esercizio in Italia.
Citato dalla difesa in relazione alla fattispecie (probabile riferimento a questioni procedurali o qualificazione del reato); la Corte non ha riconosciuto che l'interpretazione prospettata dalla difesa sovverta la valutazione di merito.
Principi generali sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti generiche sia fondata su motivazione non arbitraria, richiamando la gravità della condotta.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche: la Corte ha spiegato le ragioni ostative alla loro concessione, basandosi su elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità salvo vizio logico o arbitrario.
Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità: la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000 per le ragioni di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le nullità relative della imputazione (es. carente esposizione dei fatti) devono essere eccepite tempestivamente (all'esordio del processo) o si perde il relativo vizio per decadenza (art. 491 c.p.p.).
- La Cassazione non rivede valutazioni di fatto o riconsidera la prova: se il giudice di merito ha motivato in modo non illogico, le questioni sulla valutazione del titolo estero o sulla sussistenza dell'elemento soggettivo ricadono nel sindacato di merito e non fondano la cassazione.
- La sanzione disciplinare inflitta da un Ordine forense italiano può incidere sulla spendibilità, in Italia, di un titolo professionale conseguito all'estero; occorre verificare l'interazione tra norme nazionali e regimi di riconoscimento comunitario.
- Le censure generiche o formulate in termini alternativi o perplessi sono inammissibili in Cassazione: il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata.
- La esclusione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la revisione in sede di legittimità è possibile solo per motivazioni arbitrarie o logicamente contraddittorie.
- La buona fede invocata dal difensore non annulla automaticamente l'elemento soggettivo del reato quando il giudice ritiene, con motivazione adeguata, che l'imputato non poteva ignorare l'illegittimità del comportamento.
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