LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (1982) che disciplina l'ammissione in Italia, con carattere temporaneo, degli avvocati cittadini di Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato di provenienza (elenca i titoli professionali), imponendo l'uso del titolo nella lingua d'origine, l'obbligo di comunicazione al presidente dell'ordine locale, osservanza delle norme deontologiche italiane (con alcune eccezioni), limiti alla rappresentanza giudiziale (cooperazione con avvocato/procuratore iscritto), potestà disciplinare e richiesta di documentazione. Il testo riflette gli Stati membri dell'epoca e molte sue disposizioni sono poi integrate o sostituite da successive direttive UE e norme nazionali.
Esercizio temporaneo in Italia da parte di avvocati degli Stati membri UE
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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