Cassazione Civile, Ordinanza n. 34918/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 in applicazione della disciplina delle c.d. società di comodo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della società, ritenendo superata la presunzione di non operatività perché il mancato conseguimento dei ricavi minimi dipendeva dal mancato perfezionamento di una commessa ritenuta fondamentale con l'Università della Calabria, commessa in relazione alla quale la società era stata costituita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 4-bis e 4-ter, della L. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto provata l'oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi minimi sulla base della sola mancata assegnazione della commessa e del contenzioso sorto, senza adeguata prova dei presupposti richiesti dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, l'esistenza di una situazione oggettiva e straordinaria idonea a superare la presunzione di non operatività, individuandola nel mancato perfezionamento della commessa essenziale con l'Università della Calabria. Il motivo dell'Agenzia mirava, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della società intimata; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
la censura veniva formalmente proposta come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che si traducesse in una critica al merito dell'accertamento di fatto.
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 724/1994
la presunzione relativa di non operatività delle società di comodo può essere superata dal contribuente mediante la prova di situazioni oggettive, straordinarie, valutate in termini economici.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la valutazione di fatto compiuta dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di società di comodo, la presunzione legale relativa di non operatività può essere vinta dal contribuente dimostrando l'esistenza di circostanze oggettive, straordinarie e non imputabili, idonee a impedire il conseguimento dei ricavi minimi; la valutazione deve essere svolta in chiave economica e concreta.
- Se il giudice di merito accerta con motivazione congrua l'esistenza di una situazione oggettiva impeditiva, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove o dei fatti, perché tale sindacato è estraneo al giudizio di legittimità.
- La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore interpretativo, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
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