Cassazione Civile, Ordinanza n. 30640/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società mandataria)
La controversia
Una banca aveva promosso davanti al Tribunale un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto immobili dei debitori/fideiussori, deducendo di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo per un rilevante importo. I convenuti non si costituivano in primo grado e il Tribunale accoglieva la domanda. In appello i soccombenti contestavano, in via principale, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo perché eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sostenendo che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto reperirli all'indirizzo indicato e che, alla luce dei certificati di residenza, non ricorrevano i presupposti per la notifica agli irreperibili. Con il secondo motivo deducevano omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata effettuazione di ricerche adeguate da parte dell'ufficiale giudiziario che avrebbero consentito una notifica ordinaria a mani, rendendo ingiustificato il ricorso all'art. 143 c.p.c. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione ritenendo legittima la notifica per irreperibili, poiché all'indirizzo risultava soltanto un negozio di abbigliamento. In cassazione i ricorrenti riproponevano le medesime censure, richiamando il principio secondo cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. richiede un'ignoranza incolpevole circa residenza, dimora o domicilio del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente qualificate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di merito sulla reperibilità dei destinatari e sulla sussistenza dei presupposti della notifica ex art. 143 c.p.c., accertamento sottratto al sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano riportato adeguatamente nel ricorso la relata di notificazione oggetto di censura. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione agli irreperibili presuppone una situazione di irreperibilità accertata; la Corte ribadisce che la questione della sussistenza concreta dei presupposti della notifica attiene al fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla notificazione; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma, perché la censura è dichiarata inammissibile come diretta a contestare l'accertamento di fatto.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne offre una lettura specifica, avendo ritenuto i motivi inammissibili.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della contestazione della relata di notificazione; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la fede privilegiata della relata; la Corte non affronta il merito della doglianza, dichiarando inammissibili i motivi.
È la base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale rispetto al creditore.
Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La censura in cassazione che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
- La validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. va verificata alla luce dell'effettiva reperibilità del destinatario e delle ricerche compiute, ma tale verifica, quando devoluta in concreto, appartiene al giudizio di merito.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali rilevanti su cui si fonda la censura; la mancata trascrizione o allegazione della relata di notificazione può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussistono, se dovuti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →