Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di un'intimazione di pagamento relativa a Irpef e altri carichi per l'anno 2004, con impugnazione anche delle cartelle presupposte. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fondate le censure sul difetto di notifica e sulla prescrizione/decadenza dei crediti. In appello, però, la CTR dichiarava inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo invalida la sua costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro. L'ente di riscossione ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme che regolano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ADER, sostenendo che essa può avvalersi di avvocati del libero foro; 2) in subordine, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme processuali tributarie, perché la CTR avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare il mandato al difensore; 3) nullità della decisione per motivazione solo apparente sulle censure di merito proposte in appello. Il contribuente resiste con controricorso e ripropone le proprie difese.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nei casi consentiti dall'assetto normativo richiamato e dai principi affermati dalle Sezioni Unite. Di conseguenza dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, oltre alle questioni riproposte dal contribuente. La sentenza della CTR viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro del vizio processuale dedotto a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la declaratoria di invalidità della costituzione in giudizio dell'ADER
art. 12, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme che disciplinano la rappresentanza e difesa nel processo tributario
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere la legittimazione difensiva dell'ente di riscossione
art. 1, ottavo comma, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato come base normativa della disciplina della rappresentanza dell'ADER
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
considerato norma di interpretazione autentica che consente all'ADER di avvalersi di avvocati del libero foro
richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per delimitare i casi in cui occorre la delibera motivata per l'avvalimento di avvocati esterni quando è coinvolta l'Avvocatura dello Stato
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come regole da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato quale fonte dei criteri generali per l'affidamento del patrocinio a legali esterni
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi e difendersi in giudizio mediante avvocati del libero foro quando la controversia non rientra nei casi riservati all'Avvocatura dello Stato e, nei casi convenzionalmente riservati ma non disponibili, anche in mancanza di una specifica delibera autorizzativa.
- La scelta tra difesa dell'Avvocatura erariale e difesa affidata a professionisti esterni, quando dipende dalla riconducibilità del caso alle ipotesi convenzionali o dalla indisponibilità dell'Avvocatura, non richiede allegazione o prova specifica del relativo presupposto nel singolo giudizio.
- Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità del gravame per asserita irregolarità della costituzione del difensore non è corretta se la costituzione a mezzo avvocato del libero foro è ammissibile secondo la disciplina applicabile.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione preliminare e assorbente, restano assorbite le ulteriori censure e le difese riproposte dalla controparte.
- La motivazione che si limita a rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio processuale, senza esaminare il merito, non può essere censurata come mancante sul merito se il giudice non ha effettivamente deciso sulle questioni sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04758/2025 del 24/02/2025
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04761/2025 del 24/02/2025
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04763/2025 del 24/02/2025
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04765/2025 del 24/02/2025
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04767/2025 del 24/02/2025
- ordinanza_civile · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04774/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →