Cassazione Civile, Ordinanza n. 20956/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda con cui il proprietario di un fondo chiedeva l'eliminazione di asserite servitù di veduta e di passaggio gravanti sul proprio terreno e il rispetto delle distanze legali. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto a seguito dell'interruzione per morte di una chiamata in garanzia e della successiva riassunzione tardiva. In appello, però, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la riassunzione, ha escluso la rimessione al primo giudice e ha deciso nel merito, rigettando la domanda perché ha considerato provata, sulla base di una consulenza tecnica e di una precedente sentenza passata in giudicato, la destinazione a pubblico transito della striscia di terreno denominata via Santa Monica, poi acquisita dal Comune a titolo originario per irreversibile trasformazione in strada pubblica. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 82, 83, 182 e 279 c.p.c., sostenendo la mancanza di ius postulandi e di valida procura del difensore della parte deceduta e la tardività della riserva di appello; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello valorizzato la CTU e disatteso le risultanze tecniche di primo grado senza adeguata motivazione; 3) violazione dell'art. 825 c.c. e delle regole processuali sulla riserva di impugnazione, assumendo che non vi fosse una vera dicatio ad patriam e che la strada non potesse considerarsi pubblica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo quanto alla validità della riserva di impugnazione, ha dichiarato inammissibile il primo perché non coglieva la ratio decidendi, che non era la dicatio ad patriam ma l'occupazione appropriativa e l'acquisizione pubblica della strada, e ha dichiarato inammissibile anche il secondo per difetto di autosufficienza e perché la critica alla CTU non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto storico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, ritenuta tempestiva la riassunzione dopo l'interruzione del giudizio, aveva deciso nel merito respingendo la domanda del proprietario ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente che aveva depositato memoria. Ha anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla capacità di stare in giudizio e sul ministero del difensore, ma la censura è stata ritenuta infondata o non pertinente alla ratio decidendi
richiamato dal ricorrente in relazione alla procura alle liti; la Corte ha escluso che la questione incidesse sulla validità della decisione impugnata
richiamato dal ricorrente per sostenere vizi di rappresentanza/procura; la Corte non ha ravvisato il vizio dedotto
richiamato dal ricorrente in tema di sentenze non definitive e riserva di impugnazione
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove offerte
richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per criticare la CTU o la sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamato dal ricorrente in relazione al tema della natura pubblica della strada; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza d'appello
richiamati dalla Corte d'appello per escludere la rimessione al primo giudice
Sez. U, n. 2247 del 29 marzo 1983
la riserva di impugnazione differita può essere formulata nella stessa udienza in cui il procuratore dichiara il decesso della parte
Sez. 2, n. 15618 del 14 giugno 2018
la dicatio ad patriam richiede messa a disposizione del bene con animo disinteressato e continuità a favore della collettività
Sez. 1, n. 4851 dell'11 marzo 2016
richiamata sul concetto di dicatio ad patriam e sui suoi presupposti
Sez. 6-3, n. 19989 del 10 agosto 2017
richiamata sul requisito della specificità/autosufficienza del motivo in cassazione
Sez. 3, n. 8247 del 27 marzo 2024
richiamata in tema di inammissibilità del motivo che non attinge la ratio decidendi
Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014
l'omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 riguarda un fatto storico, principale o secondario
Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023
la critica alla consulenza tecnica recepita dal giudice non integra, di per sé, omesso esame di fatto storico
Sez. 1, n. 8584 del 16 marzo 2022
la contestazione della CTU è mera critica difensiva ad un elemento istruttorio, non vizio ex art. 360 n. 5
Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020
la violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece deducibile quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita a prove ritualmente acquisite.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio recepite dal giudice di merito.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppa una critica su un presupposto giuridico diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
- La riserva di impugnazione differita può essere validamente formulata nella prima udienza utile successiva alla sentenza non definitiva; se il processo è interrotto per morte della parte, la prima udienza utile decorre dalla riassunzione del giudizio.
- La nozione di dicatio ad patriam richiede la volontaria e disinteressata destinazione del bene all'uso della collettività con carattere di continuità; essa è concettualmente distinta da vicende di acquisizione pubblica del bene derivanti da occupazione appropriativa o da altri titoli.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente una rivisitazione del merito o delle valutazioni istruttorie del giudice di appello.
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