Cassazione Penale, Sentenza n. 48805/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, lamentando: 1) vizio totale di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) errore sulla qualificazione dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il trattore agricolo non rientrerebbe nella nozione di autoveicolo o motoveicolo prevista dalla norma contestata. La condanna era scaturita dall'essere stato sorpreso il 3 marzo 2017, mentre sottoposto a misura di prevenzione personale, alla guida di un trattore agricolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ammissibile ai fini del sindacato di legittimità. Tuttavia, verificata la decorrenza dei termini di prescrizione (reato commesso il 3 marzo 2017), ha rilevato che, in assenza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 3 marzo 2022 ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata quindi decisa nel merito la questione relativa alle attenuanti generiche né la qualificazione del trattore come autoveicolo o motoveicolo, essendo la vicenda estinta.
Norme richiamate
Norma cui viene ascritta la condotta (guida pur essendo sottoposto a misura di prevenzione). La Corte non ha risolto la questione interpretativa sull'inclusione del trattore tra autoveicoli o motoveicoli, poiché il procedimento è stato estinto per prescrizione.
Limiti formali del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e fosse articolato nei limiti del giudizio di legittimità, consentendo l'esame della questione di non punibilità per prescrizione.
Regola il termine di prescrizione della pena e il computo dei termini. Usata per determinare la data di estinzione del reato a partire dal giorno della commissione.
Stabilisce, in combinato con l'art. 157, le modalità di prescrizione della pena; applicata per calcolare la scadenza della prescrizione al 3 marzo 2022.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte per chiudere il giudizio senza decidere nel merito.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di cassazione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., e le questioni di merito (es. riconoscimento di attenuanti o qualificazione dell'oggetto materiale) restano inesaminate.
- Il ricorso per cassazione non è per principio escluso quando le censure non appaiono manifestamente infondate: ciò permette di sollevare anche questioni di non punibilità o di prescrizione purché il ricorso sia adeguatamente articolato secondo i limiti di legge (art. 606 c.p.p.).
- Nel calcolo della prescrizione è fondamentale verificare la data di commissione del reato e l'eventuale presenza di sospensioni o interruzioni: in assenza di tali eventi il decorso ordinario può estinguere il reato prima della definizione del giudizio di legittimità.
- Quando si impugna una sentenza per motivi di fatto (es. mancato riconoscimento delle attenuanti), se il profilo processuale porta all'estinzione del reato per prescrizione, il rimedio sarà l'annullamento senza rinvio e non una nuova valutazione delle circostanze attenuanti.
- Per evitare l'estinzione per prescrizione chi beneficia di un provvedimento favorevole dovrebbe valutare tempestivamente gli strumenti processuali utili (es. impugnazioni che interrompano la prescrizione) e illustrare con precisione gli elementi che giustificano attenuanti o l'irrilevanza dell'elemento oggettivo contestato.
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