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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48805/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, lamentando: 1) vizio totale di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) errore sulla qualificazione dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il trattore agricolo non rientrerebbe nella nozione di autoveicolo o motoveicolo prevista dalla norma contestata. La condanna era scaturita dall'essere stato sorpreso il 3 marzo 2017, mentre sottoposto a misura di prevenzione personale, alla guida di un trattore agricolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ammissibile ai fini del sindacato di legittimità. Tuttavia, verificata la decorrenza dei termini di prescrizione (reato commesso il 3 marzo 2017), ha rilevato che, in assenza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 3 marzo 2022 ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata quindi decisa nel merito la questione relativa alle attenuanti generiche né la qualificazione del trattore come autoveicolo o motoveicolo, essendo la vicenda estinta.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    Norma cui viene ascritta la condotta (guida pur essendo sottoposto a misura di prevenzione). La Corte non ha risolto la questione interpretativa sull'inclusione del trattore tra autoveicoli o motoveicoli, poiché il procedimento è stato estinto per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e fosse articolato nei limiti del giudizio di legittimità, consentendo l'esame della questione di non punibilità per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola il termine di prescrizione della pena e il computo dei termini. Usata per determinare la data di estinzione del reato a partire dal giorno della commissione.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce, in combinato con l'art. 157, le modalità di prescrizione della pena; applicata per calcolare la scadenza della prescrizione al 3 marzo 2022.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte per chiudere il giudizio senza decidere nel merito.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di cassazione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., e le questioni di merito (es. riconoscimento di attenuanti o qualificazione dell'oggetto materiale) restano inesaminate.
  • Il ricorso per cassazione non è per principio escluso quando le censure non appaiono manifestamente infondate: ciò permette di sollevare anche questioni di non punibilità o di prescrizione purché il ricorso sia adeguatamente articolato secondo i limiti di legge (art. 606 c.p.p.).
  • Nel calcolo della prescrizione è fondamentale verificare la data di commissione del reato e l'eventuale presenza di sospensioni o interruzioni: in assenza di tali eventi il decorso ordinario può estinguere il reato prima della definizione del giudizio di legittimità.
  • Quando si impugna una sentenza per motivi di fatto (es. mancato riconoscimento delle attenuanti), se il profilo processuale porta all'estinzione del reato per prescrizione, il rimedio sarà l'annullamento senza rinvio e non una nuova valutazione delle circostanze attenuanti.
  • Per evitare l'estinzione per prescrizione chi beneficia di un provvedimento favorevole dovrebbe valutare tempestivamente gli strumenti processuali utili (es. impugnazioni che interrompano la prescrizione) e illustrare con precisione gli elementi che giustificano attenuanti o l'irrilevanza dell'elemento oggettivo contestato.

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