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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22910/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, presso una ditta individuale che operava in televendita, di due bracciali presentati come composti interamente in oro ma poi ritenuti dalla compratrice non conformi alla descrizione, perché in realtà avrebbero avuto solo una placcatura in oro. La compratrice ha chiesto la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno non patrimoniale. In primo grado il giudice di pace ha accolto in parte la domanda, condannando il venditore al pagamento di euro 1.000. In appello il venditore ha ottenuto la riforma integrale della decisione: il Tribunale ha escluso l'inammissibilità dell'appello per il valore della causa, ma ha ritenuto non provata la difformità del bene rispetto a quanto pubblicizzato e ha rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione la compratrice ha dedotto, con il primo motivo, che l'appello sarebbe stato inammissibile perché di valore inferiore alla soglia rilevante, o comunque che il giudice d'appello avrebbe dovuto invitare la parte a precisarne il valore; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione della disciplina del codice del consumo, sostenendo che la scheda del prodotto certificava un bracciale in oro bianco 750/1000 e smalto, mentre la struttura metallica risultava invece di argento e non di oro bianco, con conseguente non conformità del bene al contratto; con il terzo e quarto motivo ha contestato la valutazione delle prove testimoniali e la ritenuta irrilevanza del giuramento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo irrilevante, ai fini della determinazione del valore della domanda e dell'ammissibilità dell'appello, la dichiarazione del difensore resa per il contributo unificato. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse omesso di esaminare un fatto decisivo e discusso tra le parti, cioè la specifica composizione del bracciale risultante dalla certificazione di vendita e dalla prospettazione della compratrice, che avrebbe potuto integrare non conformità del bene nel quadro della vendita tra professionista e consumatore ex codice del consumo. Il secondo motivo assorbe il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli Nord, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la censura perché la dichiarazione sul contributo unificato non incide sul valore della domanda ai fini dell'impugnazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non assume autonoma decisività nella decisione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo; non conduce all'accoglimento della censura.

  • art. 20 codice del consumo

    Richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 21 e 30; la controversia viene ricondotta alla disciplina della vendita al consumatore.

  • art. 21 codice del consumo

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte valorizza la conformità del bene rispetto a quanto promesso/pubblicizzato nel rapporto consumeristico.

  • art. 30 codice del consumo

    Richiamato nel secondo motivo quale norma evocata a sostegno della pretesa di non conformità.

  • art. 129 codice del consumo

    La Corte richiama la ricostruzione del Tribunale secondo cui il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nell'iter argomentativo della Corte.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nell'iter argomentativo della Corte.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione al dedotto dolo omissivo.

  • art. 1440 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione al dedotto dolo incidente/omissivo.

  • d.P.R. n. 150/2002, artt. 36, 38 e 41

    Richiamati nel secondo motivo; non assumono rilievo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte non affronta una diversa ripartizione dell'onere probatorio, ma censura l'omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda risarcitoria; non è la base decisiva della cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 45 codice del consumo

    Richiamato nel terzo motivo; assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; assorbito.

  • art. 233 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura resta assorbita.

  • art. 238 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura resta assorbita.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore resa ai fini del contributo unificato non è, di per sé, idonea a determinare il valore della domanda ai fini dell'ammissibilità dell'appello, perché è rivolta alla cancelleria e non vincola il giudice sulla qualificazione economica della controversia.
  • Nella vendita tra professionista e consumatore, il bene deve essere conforme al contratto e alle caratteristiche promesse o pubblicizzate; se la scheda descrittiva indica una certa composizione del prodotto, il giudice deve verificare specificamente se il bene consegnato corrisponda a tale composizione.
  • Integra vizio di omesso esame di fatto decisivo la mancata considerazione di un dato istruttorio specifico e discusso tra le parti, quando quel dato è potenzialmente decisivo per stabilire la conformità del bene e, quindi, la fondatezza della domanda di restituzione e risarcimento.
  • Quando il motivo di ricorso accolto investe un fatto decisivo che sorregge la decisione, restano assorbite le ulteriori censure relative alla valutazione delle prove e all'ammissibilità di mezzi istruttori, perché la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieGaranzia dei beni di consumoImpugnazioni
RamiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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