Cassazione Civile, Ordinanza n. 23877/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, del ricorso di due avvocati che avevano chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, assumendo di essere creditori della stessa per compensi professionali maturati nell’attività prestata per conto del liquidatore giudiziale. La Corte d’appello, in riforma, ha ritenuto legittimati gli istanti e ha aperto la procedura, valorizzando: l’ammissibilità di una verifica incidentale del credito ai soli fini della legittimazione; la documentazione sull’attività svolta; l’assenza di prove attendibili di una sufficiente capienza patrimoniale della società; la natura liquidatoria della società, per la quale conta la capacità degli attivi di soddisfare integralmente i creditori. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 37, comma 2, CCII, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva dei professionisti senza un effettivo accertamento incidentale del credito, che era contestato nella sua stessa esistenza e non solo nel quantum; 2) violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, nonché degli artt. 2710 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato l’insolvenza di una società in liquidazione, confondendo la capacità statica del patrimonio con una capacità dinamica di produrre reddito e attribuendo rilievo decisivo a documenti contabili non aggiornati o non approvati. I controricorrenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Cassazione perché il termine decorreva dalla effettiva spedizione della comunicazione di cancelleria il giorno successivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato dichiarato conforme alla giurisprudenza consolidata sulla legittimazione del creditore istante, sufficiente anche se il credito non sia definitivamente accertato; il secondo è stato ritenuto anch’esso conforme ai principi sull’insolvenza patrimoniale della società in liquidazione e, per il resto, diretto a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha confermato che, ai fini dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, è sufficiente un accertamento incidentale del credito del richiedente, senza necessità di un titolo definitivo, e che, per una società in liquidazione, l’insolvenza va valutata in chiave patrimoniale, verificando se gli attivi consentano l’integrale soddisfacimento dei creditori. Le censure della ricorrente sono state ritenute, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo avverso il decreto del Tribunale che rigetta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale
viene richiamato come rimedio avverso il decreto di rigetto e come base del procedimento che conduce alla decisione della Corte d’appello.
richiamato per i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
il termine "creditore" legittima anche chi vanti un credito non definitivamente accertato, purché il giudice svolga un accertamento incidentale ai soli fini della legittimazione attiva.
art. 2, comma 1, lett. b), CCII
richiamato dalla ricorrente in relazione al concetto di insolvenza; la Corte conferma che, per la società in liquidazione, rileva la nozione di insolvenza patrimoniale.
citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione dello stato di insolvenza.
la giurisprudenza richiamata lo interpreta nel senso che la legittimazione del creditore istante non presuppone un definitivo accertamento giudiziale del credito.
per le società in liquidazione, l’insolvenza va valutata guardando alla capacità degli attivi di soddisfare integralmente i creditori, non alla capacità di produrre reddito nel mercato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio formalmente dedotto nei due motivi, ma la Corte rileva che le censure mirano in realtà a contestare apprezzamenti di merito o si pongono contro giurisprudenza consolidata.
la Corte usa la norma come base per dichiarare inammissibili i motivi perché le questioni dedotte sono già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
citato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha ricondotto la doglianza a una rivalutazione del merito.
citato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché la motivazione d’appello è ritenuta conforme ai principi di diritto applicabili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione a chiedere l’apertura della procedura concorsuale, il termine "creditore" comprende anche chi vanta un credito non ancora definitivamente accertato o contestato, purché il giudice svolga un accertamento incidentale sufficiente solo a verificare la legittimazione dell’istante.
- Nel giudizio volto all’apertura della liquidazione giudiziale, l’esistenza del credito dedotto dall’istante non deve essere provata in via definitiva, perché l’accertamento pieno della pretesa è riservato alla verifica dello stato passivo.
- Per le società in liquidazione, l’insolvenza va valutata in termini patrimoniali: occorre verificare se gli elementi attivi del patrimonio consentano l’integrale soddisfacimento dei creditori, senza fare affidamento sulla capacità dell’impresa di produrre reddito sul mercato.
- La valutazione dell’insolvenza di una società in liquidazione deve considerare la concreta realizzabilità dell’attivo e la tempistica di realizzo, potendo il ritardo nella liquidazione assumere rilievo sintomatico dell’insufficienza patrimoniale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge quando le censure investono in realtà apprezzamenti di merito già adeguatamente motivati dalla decisione impugnata.
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