Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato intercorso tra il dante causa dei ricorrenti e la società datrice. Dopo una precedente pronuncia di cassazione che aveva indicato di quantificare il risarcimento secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, e dopo la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, gli eredi hanno agito per ottenere l'indennità risarcitoria parametrata ad almeno dodici mensilità e, in aggiunta, il pagamento di euro 5.600 a titolo di TFR asseritamente non corrisposto. Il Tribunale ha respinto le domande accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ma ha escluso la prescrizione quanto all'indennità ex art. 32 L. 183/2010, ritenendo tuttavia che, per la brevissima durata del rapporto, per il disinteresse manifestato dal lavoratore al ripristino e per le condizioni delle parti, l'indennità equa fosse pari a 2,5 mensilità, importo inferiore a quanto già corrisposto dalla società; ha inoltre ritenuto che il TFR non fosse stato domandato con il ricorso originario del 19 febbraio 2004. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre censure: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non contestate, in assenza di prova documentale, l'avvenuta corresponsione di una somma da parte della società e la mancata prova di pagamenti connessi al sisma aquilano; violazione dell'art. 2948 n. 5 c.c. in relazione al TFR, sostenendo che, se il dies a quo fosse stato fissato all'ordinanza di cassazione del 17 aprile 2013, essi avrebbero potuto chiedere tutte le somme dovute; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il libretto di lavoro, da cui emergerebbe che il rapporto non sarebbe durato 28 giorni ma circa sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione delle circostanze valorizzate dalla Corte d'appello era stata formulata tardivamente solo con le note di trattazione scritta del 1° giugno 2021, mentre la società aveva già dedotto in primo grado di avere corrisposto l'importo indicato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio della decisione: la Corte territoriale non aveva dichiarato prescritto il TFR, ma aveva ritenuto la relativa domanda non proposta nell'originario ricorso, con conseguente irrilevanza dell'effetto interruttivo; ha comunque osservato che, trattandosi di credito autonomo, il termine prescrizionale decorreva dalla cessazione del rapporto, al più tardi dalla data di decesso del lavoratore, e quindi era comunque spirato da tempo. Ha infine respinto il terzo motivo, escludendo la decisività del preteso diverso dato temporale sulla durata del rapporto, poiché la quantificazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 era stata effettuata anche alla luce di altri elementi, in particolare del disinteresse del lavoratore alla ripresa del rapporto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla non contestazione è stata respinta perché la contestazione doveva essere tempestiva; in cassazione non è stato ritenuto fondato il rilievo che la questione fosse emersa solo in appello.
Richiamato dai ricorrenti per la prescrizione del TFR; la Corte ha chiarito che la decisione di merito non si fondava sulla prescrizione della domanda ma sulla sua mancata proposizione nell'atto introduttivo.
Usato quale parametro per la liquidazione dell'indennità conseguente alla nullità del termine; la Corte d'appello aveva valorizzato la breve durata del rapporto, il disinteresse del lavoratore e le condizioni delle parti per fissare l'indennità al minimo di 2,5 mensilità.
Richiamato in fatto per indicare che il giudizio di rinvio non era stato riassunto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma evocata a fondamento delle censure per falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma evocata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura fondata sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere accolta se la contestazione della circostanza di fatto è stata formulata tardivamente rispetto al primo momento utile processualmente rilevante.
- La domanda avente ad oggetto un credito autonomo rispetto al capo risarcitorio derivante dalla nullità del termine non si estende automaticamente per effetto delle vicende relative al giudizio di rinvio: occorre che sia stata effettivamente proposta nell'atto introduttivo; in difetto, non opera alcun effetto interruttivo del giudizio estinto.
- La prescrizione di un credito autonomo decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e non dalla data di una successiva pronuncia che riguarda altre conseguenze del medesimo rapporto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il fatto dedotto, pur controverso, non sia decisivo rispetto alla ratio della decisione, specie se la quantificazione del danno o dell'indennità è stata effettuata tenendo conto di una pluralità di criteri.
- In tema di indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, la quantificazione richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso, potendo assumere rilievo la durata del rapporto, il comportamento delle parti e il disinteresse del lavoratore alla ripresa del rapporto.
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