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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38246/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato il 3 giugno 1999 tra il condominio e un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da più società e da un'impresa mandataria. La società resistente ha chiesto decreto ingiuntivo per euro 20.315,45, oltre accessori, a titolo di saldo dei lavori eseguiti. Il condominio ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva della società resistente, perché al momento dell'introduzione del procedimento il raggruppamento non si sarebbe ancora sciolto; dall'altro, ha contestato l'importo dovuto invocando uno sconto del 10% che, a suo dire, risultava dal preventivo richiamato nel contratto. La corte d'appello ha accolto l'appello della società, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione, ha valorizzato la delibera del 4 giugno 2002 con cui era stato disciplinato lo scioglimento dell'ATI e la ripartizione dei crediti residui, e ha escluso che lo sconto potesse ritenersi inserito nel contratto, osservando che il preventivo era richiamato solo per individuare l'oggetto dell'appalto e non il prezzo. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata estinzione dell'ATI al momento dell'azione e omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per il mancato riconoscimento dello sconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che, quando è iniziata la pendenza della lite ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c. con la notifica del decreto ingiuntivo il 13 luglio 2002, la delibera di scioglimento dell'ATI del 4 giugno 2002 era già intervenuta ed era stata notificata all'amministratore del condominio il 12 giugno 2002, sicché non sussisteva il lamentato difetto di legittimazione attiva. Sul secondo motivo ha ritenuto che la corte territoriale avesse effettivamente esaminato il preventivo, ma lo avesse correttamente interpretato come richiamo limitato all'oggetto del contratto e non anche al prezzo; ha inoltre rilevato che era stato accertato l'accordo tra le parti sull'esecuzione di ulteriori lavori extra-contrattuali a fronte del prezzo pattuito senza sconto. Il ricorso è stato quindi respinto e il condominio è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata formulata anche come violazione di legge, ma la Corte l'ha ritenuta infondata perché le doglianze miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato escluso, poiché la corte territoriale aveva preso in considerazione gli elementi rilevanti e il ricorrente chiedeva sostanzialmente una rivalutazione del merito.

  • art. 643, comma 3, c.p.c.

    La pendenza della lite, ai fini del procedimento monitorio, è stata ricondotta alla notificazione del decreto ingiuntivo; in quel momento lo scioglimento dell'ATI era già intervenuto e portato a conoscenza del condominio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sconto e prova del credito, ma non ritenuto violato, perché il giudice di merito aveva accertato la portata degli accordi contrattuali.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle presunzioni e alla valutazione degli elementi probatori, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato insieme al comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio monitorio, la legittimazione attiva va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della pendenza della lite; se, prima della notificazione del decreto ingiuntivo, è già intervenuto lo scioglimento del raggruppamento creditore e tale circostanza è stata portata a conoscenza del debitore, l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata.
  • Il richiamo, nel contratto, a un preventivo o ad altro documento preparatorio non comporta automaticamente l'incorporazione di tutte le sue clausole nel regolamento contrattuale: occorre verificare se il rinvio riguardi anche il prezzo o sia limitato alla sola individuazione dell'oggetto della prestazione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'interpretazione data dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia già esaminato gli elementi indicati dal ricorrente.
  • Se il giudice di merito accerta l'esistenza di un diverso accordo tra le parti rispetto a quello allegato dall'opponente, anche in relazione a prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali, tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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