Cassazione Civile, Ordinanza n. 29194/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società fornitrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da contratti di fornitura di farmaci, sostenendo che i debiti pregressi di alcune farmacie cedenti fossero transitati sulla fallita in forza di un accordo quadro di ristrutturazione e che, inoltre, vi fossero ulteriori forniture effettuate direttamente alla fallita e rimaste insolute. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito in chirografo, mentre aveva respinto l'insinuazione quanto al corrispettivo delle forniture. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale, che aveva ritenuto non provata la consegna della merce: da un lato, perché nel contratto di fornitura risultava un assetto contrattuale incompatibile con la prova tramite sola sottoscrizione del vettore, essendo previsto che i documenti di trasporto fossero sottoscritti da un soggetto incaricato; dall'altro, perché la firma sui documenti era illeggibile e non consentiva di identificare con certezza il vettore. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto violazione dell'art. 1510 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che il tribunale avesse erroneamente ravvisato una deroga pattizia alla disciplina legale sulla consegna e, soprattutto, avesse effettuato un esame incompleto e illogico dei documenti di trasporto, pur in presenza di indicazioni sufficienti a identificare il vettore e quindi a provare la consegna della merce.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo, formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà mirasse a contestare la valutazione delle prove documentali e il convincimento del giudice di merito sulla mancata dimostrazione della consegna della merce. Tale censura non è ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insoddisfacente lettura degli elementi istruttori. Poiché il fatto storico rilevante era stato comunque considerato dal tribunale, la doglianza è stata respinta come inammissibile. Di riflesso, è stato dichiarato inammissibile anche il primo motivo per difetto di interesse: anche se fosse stata corretta la tesi sulla piena applicazione dell'art. 1510 c.c., restava intatta la ratio decidendi basata sull'inidoneità della prova liberatoria. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina della consegna nella vendita con trasporto, rilevando però che, anche a voler ritenere applicabile la norma, essa non incide sulla ratio della decisione di merito fondata sull'insufficienza della prova della consegna.
È evocato dalla ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura perché essa mira in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio.
È richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
La Corte precisa che non è deducibile in cassazione una critica al convincimento del giudice formato all'esito dell'apprezzamento delle prove, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non per il mero dissenso sulla valutazione degli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non consente di censurare la mera insufficienza, incoerenza o non convincente valutazione dei documenti e degli altri elementi istruttori.
- La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato la prova documentale non integra di per sé un vizio di legittimità, poiché la ricostruzione del fatto e la valutazione della prevalenza delle prove appartengono al giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, una censura che la lasci intatta rende il motivo inammissibile per difetto di interesse, anche se fosse astrattamente fondata una diversa questione di diritto.
- Ai fini della prova dell'avvenuta consegna della merce, la parte che intenda fondarsi sui documenti di trasporto deve superare eventuali contestazioni specifiche sulla riferibilità della sottoscrizione e sull'identificazione del soggetto che ha ricevuto o trasportato la merce, secondo l'apprezzamento del giudice di merito.
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