Cassazione Civile, Ordinanza n. 05438/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice turnista, dipendente di una casa albergo per anziani, che chiedeva il pagamento di 78 ore di lavoro che assumeva svolte tra il 2010 e il 2012 oltre l'orario ordinario medio di 36 ore settimanali previsto dall'art. 17 del CCNL Autonomie locali del 6 luglio 1995. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che non era stata provata l'effettiva prestazione di ore eccedenti e che la documentazione prodotta non dimostrava il superamento dell'orario normale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; (2) violazione dell'art. 17 del CCNL, sostenendo che per turnisti e non turnisti il debito orario fosse comunque di 36 ore medie settimanali e che il sistema di calcolo adottato dalla datrice fosse diverso; (3) omesso esame di un fatto decisivo, in realtà prospettando una diversa lettura dei documenti già valutati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte territoriale non aveva accertato alcuna diversità dei criteri di computo tra turnisti e non turnisti e, soprattutto, aveva accertato in fatto che la lavoratrice, nella generalità dei casi, aveva lavorato un numero di ore inferiore sia al monte ore del non turnista sia a quello del turnista; inoltre era emerso che le ore lavorate erano state pagate. La domanda, come qualificata dal giudice di merito e non specificamente censurata sul punto, riguardava il pagamento delle ore in più rispetto alle 36 ore medie settimanali, sicché correttamente era stato applicato l'onere della prova a carico della lavoratrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame, mirava a una rivalutazione dei documenti e comunque investiva documenti non decisivi; il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'onere di provare le ore di lavoro eccedenti l'orario normale grava sulla parte che ne chiede il pagamento; la corte territoriale lo ha correttamente applicato in relazione alla domanda così come qualificata
art. 17 del CCNL Autonomie locali del 06/07/1995
indica l'orario medio settimanale di 36 ore richiamato ai fini della domanda di pagamento di ore eccedenti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale già esaminato
art. 348-ter ultimo comma c.p.c.
richiamato quale ulteriore limite all'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza della decisione di appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Chi domanda il pagamento di ore di lavoro aggiuntive deve provare in modo specifico sia l'effettivo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale sia la sua quantificazione.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il lavoratore non ha superato, nella generalità dei casi, il monte ore ordinario o che le ore prestate sono già state retribuite, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una mera contestazione del merito della valutazione probatoria.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il motivo si risolve nella richiesta di una nuova lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
- La qualificazione dell'oggetto della domanda compiuta dal giudice di merito, se non specificamente censurata, vincola il giudizio di legittimità e condiziona la ripartizione dell'onere della prova.
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