Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05438/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice turnista, dipendente di una casa albergo per anziani, che chiedeva il pagamento di 78 ore di lavoro che assumeva svolte tra il 2010 e il 2012 oltre l'orario ordinario medio di 36 ore settimanali previsto dall'art. 17 del CCNL Autonomie locali del 6 luglio 1995. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che non era stata provata l'effettiva prestazione di ore eccedenti e che la documentazione prodotta non dimostrava il superamento dell'orario normale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; (2) violazione dell'art. 17 del CCNL, sostenendo che per turnisti e non turnisti il debito orario fosse comunque di 36 ore medie settimanali e che il sistema di calcolo adottato dalla datrice fosse diverso; (3) omesso esame di un fatto decisivo, in realtà prospettando una diversa lettura dei documenti già valutati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte territoriale non aveva accertato alcuna diversità dei criteri di computo tra turnisti e non turnisti e, soprattutto, aveva accertato in fatto che la lavoratrice, nella generalità dei casi, aveva lavorato un numero di ore inferiore sia al monte ore del non turnista sia a quello del turnista; inoltre era emerso che le ore lavorate erano state pagate. La domanda, come qualificata dal giudice di merito e non specificamente censurata sul punto, riguardava il pagamento delle ore in più rispetto alle 36 ore medie settimanali, sicché correttamente era stato applicato l'onere della prova a carico della lavoratrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame, mirava a una rivalutazione dei documenti e comunque investiva documenti non decisivi; il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare le ore di lavoro eccedenti l'orario normale grava sulla parte che ne chiede il pagamento; la corte territoriale lo ha correttamente applicato in relazione alla domanda così come qualificata

  • art. 17 del CCNL Autonomie locali del 06/07/1995

    indica l'orario medio settimanale di 36 ore richiamato ai fini della domanda di pagamento di ore eccedenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale già esaminato

  • art. 348-ter ultimo comma c.p.c.

    richiamato quale ulteriore limite all'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza della decisione di appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chi domanda il pagamento di ore di lavoro aggiuntive deve provare in modo specifico sia l'effettivo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale sia la sua quantificazione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che il lavoratore non ha superato, nella generalità dei casi, il monte ore ordinario o che le ore prestate sono già state retribuite, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una mera contestazione del merito della valutazione probatoria.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il motivo si risolve nella richiesta di una nuova lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell'oggetto della domanda compiuta dal giudice di merito, se non specificamente censurata, vincola il giudizio di legittimità e condiziona la ripartizione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.