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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41196/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice tributario la richiesta di contributi estrattivi per l’anno 2015 formulata dal Genio civile di Salerno. I giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che il prelievo non avesse natura tributaria ma fosse correlato alla quantità di materiale estratto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 101 c.p.c., sostenendo che il difetto di giurisdizione era stato rilevato d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio e senza eccezione della Regione; con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulla giurisdizione, sostenendo che la pretesa aveva invece natura tributaria e doveva ricadere nella giurisdizione tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la dedotta violazione del contraddittorio in relazione al rilievo officioso della questione di giurisdizione non era stata tempestivamente devoluta con l’atto di appello ed era quindi sanata; ha inoltre rilevato che la censura processuale non può essere fatta valere in modo autoreferenziale, ma solo ove abbia inciso concretamente sul diritto di difesa. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito, perché i contributi estrattivi previsti dalla normativa campana non sono tributi, bensì prelievi aventi funzione indennitaria, destinati a compensare la collettività per i pregiudizi ambientali derivanti dall’attività estrattiva e a sollevare l’ente pubblico dagli oneri di ripristino. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il dovere di contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio può rilevare solo se la violazione abbia inciso concretamente sul diritto di difesa; nel caso esaminato la doglianza non è stata comunque coltivata tempestivamente in appello, con conseguente sanatoria.

  • art. 158 c.p.c.

    La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, pur rilevabile d’ufficio, resta soggetta al principio di conversione delle nullità in motivi d’impugnazione e deve essere fatta valere nei modi e nei tempi dell’impugnazione.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione che salva l’applicazione del principio per cui le nullità devono essere dedotte con l’impugnazione prevista contro la sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato cui si rapporta l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • art. 19 l.r. Campania n. 1 del 2008

    Il prelievo previsto per i titolari di autorizzazione all’attività estrattiva non ha natura tributaria, ma indennitaria, essendo collegato ai pregiudizi ambientali dell’estrazione.

  • art. 17 l.r. Campania n. 15 del 2005

    Il prelievo previsto per l’attività estrattiva è qualificato come indennizzo e non come tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio non è deducibile in cassazione se la parte non ha tempestivamente censurato il vizio nel grado di merito e, comunque, la nullità processuale va fatta valere secondo il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza.
  • L’omessa previa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina automaticamente la nullità della sentenza; occorre verificare se vi sia stato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, tale da incidere sulla possibilità di articolare difese o richieste istruttorie.
  • I contributi estrattivi imposti a carico dei titolari di attività di cava non sono necessariamente tributi: quando sono collegati alla funzione di compensare danni ambientali e di finanziare il ripristino dei luoghi, assumono natura indennitaria e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La qualificazione di un prelievo come tributo richiede che esso svolga una funzione contributiva o commutativa rispetto a un servizio pubblico; in mancanza, se la prestazione è destinata a neutralizzare conseguenze nocive ma lecite di un’attività produttiva, non si è in presenza di materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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