Cassazione Civile, Ordinanza n. 20340/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e definita nel 2019, nella quale era stata ammessa al passivo con soddisfazione solo parziale del credito. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo che l'eccezionale e straordinaria complessità della procedura giustificasse una durata superiore al termine ragionevole di sei anni previsto per le procedure concorsuali dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, e aveva inoltre escluso il danno per mancata prova concreta, negando la configurabilità di un danno in re ipsa. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., per avere il giudice di merito ritenuto derogabile il limite massimo di sei anni sulla base della complessità della procedura; secondo la ricorrente, la complessità non può portare a superare la soglia legale, essendo consentito il temperamento solo per circostanze particolari riferite alla posizione del richiedente; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte posto a carico della ricorrente la prova del danno, mentre il danno non patrimoniale da durata irragionevole del processo è presunto salvo prova contraria dell'Amministrazione; (iii) conseguentemente, errata esclusione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che per le procedure concorsuali il termine ragionevole è ordinariamente quello di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001; la particolare complessità può incidere solo entro il limite di un possibile temperamento di un anno, in presenza di specifiche circostanze eccezionali della procedura (ad esempio numero elevato di creditori, natura dei beni da liquidare, giudizi connessi, pluralità di procedure interdipendenti). Ha inoltre ribadito che il danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata è presunto in favore del ricorrente, mentre eventuali presunzioni di insussistenza richiedono un accertamento concreto. Poiché la Corte d'appello aveva oltrepassato questi principi, dilatando il periodo non indennizzabile e invertendo l'onere della prova, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
domanda ex art. 3 l. 89/2001
norma base del procedimento per equa riparazione per irragionevole durata del processo.
disciplinata la ragionevole durata del processo e il diritto all'equa riparazione; la Corte ribadisce che la valutazione della violazione deve muovere dal termine ragionevole fissato dalla legge e dai criteri applicativi elaborati dalla giurisprudenza.
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
si considera rispettato il termine ragionevole... se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
per le procedure concorsuali il termine ragionevole ordinario è di sei anni; la complessità può incidere solo entro un temperamento limitato e giustificato da circostanze eccezionali.
art. 6 paragrafo 1 CEDU
parametro convenzionale della ragionevole durata del processo richiamato quale criterio di interpretazione della legge Pinto.
art. 1 del primo protocollo addizionale
richiamato dalla ricorrente tra le norme convenzionali e costituzionali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità alla CEDU.
la Corte esclude che il danno debba essere provato dal ricorrente in via ordinaria, ribadendo la presunzione del danno non patrimoniale da irragionevole durata.
n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il termine ragionevole ordinario ai fini dell'equa riparazione è quello previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001; la complessità del procedimento non consente di superare liberamente tale soglia, ma può giustificare solo un limitato temperamento ove risultino circostanze eccezionali e specificamente accertate.
- La valutazione della particolare complessità deve essere concreta e ancorata a indici oggettivi della procedura, come numero dei creditori, natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, pluralità di giudizi connessi o di procedure interdipendenti.
- In tema di legge Pinto, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è presunto in favore del richiedente; spetta alla parte pubblica, se intende negarlo, fornire elementi contrari idonei a vincere la presunzione.
- Il giudice di merito non può invertire l'onere della prova ponendo a carico del creditore istante la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale, salvo che la legge o specifiche circostanze consentano di escludere in concreto la presunzione.
- Quando la decisione di merito si discosta dai criteri legali e convenzionali sulla ragionevole durata e sulla presunzione di danno, la sentenza o il decreto devono essere cassati con rinvio al giudice di merito per nuovo esame secondo i principi di diritto affermati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →