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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34695/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 16 aprile 2026, aveva confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 28 maggio 2025. Il primo imputato era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa per il fatto riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il secondo a due anni e sei mesi di reclusione e a 6.000 euro di multa per il capo b) e per i fatti riqualificati ai sensi della medesima disposizione, con esclusione della recidiva infraquinquennale e riconoscimento della continuazione. Entrambi erano stati assolti da alcuni reati. Per il primo imputato era stata inoltre disposta la confisca del denaro sequestrato, salvo le statuizioni di dissequestro e restituzione indicate in sentenza. Il primo imputato ha proposto tre motivi: (1) ha contestato la prova del proprio concorso nell'attività di spaccio, denunciando travisamento e lettura congetturale dei contatti con il coimputato, della presunta disponibilità logistica dell'androne condominiale, dei filmati di sorveglianza e degli elementi rinvenuti nelle abitazioni; (2) ha censurato la motivazione relativa alla recidiva reiterata e all'aumento di pena; (3) ha contestato la confisca della somma rinvenuta presso la propria abitazione, sostenendo che mancasse la prova del nesso di pertinenzialità con il reato e che non ricorressero i presupposti della confisca allargata o per equivalente. Il secondo imputato ha proposto due motivi: (1) ha contestato la qualificazione come munizioni da guerra di due cartucce calibro 7,62 NATO, sostenendo che la destinazione non potesse desumersi dal solo calibro; (2) ha contestato la prova della finalità di spaccio dei 470 grammi di marijuana sequestrati nella propria abitazione, deducendo che la Corte d'appello avesse desunto tale finalità, in modo illogico, dalla provata attività di spaccio relativa a un diverso capo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo imputato, il motivo sulla responsabilità è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione d'appello: la responsabilità concorsuale era stata desunta da plurimi elementi convergenti, tra cui i contatti ricorrenti con il coimputato, il funzionamento organizzato delle consegne nell'androne e il rinvenimento di 1.535 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio e occultati. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla recidiva, poiché la Corte d'appello ne aveva motivato la sussistenza valorizzando la non occasionalità e le modalità collaudate della condotta, oltre ai precedenti risultanti dal certificato penale, mentre le censure erano generiche. Il motivo sulla confisca è stato rigettato: la somma era stata ritenuta, con motivazione congrua, profitto dell'attività continuata di cessione di stupefacenti, e non era stata disposta una confisca fondata sulla mera detenzione a fini di spaccio. Quanto al secondo imputato, il motivo sulle cartucce è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: la loro qualificazione dipende dalla normale destinazione e, nel caso concreto, il simbolo NATO era indicativo della destinazione ad armi da guerra. Il motivo sulla marijuana è stato rigettato: quantità complessiva di 470 grammi, suddivisione in involucri e presenza di tre bilancini costituivano elementi già univocamente indicativi della finalità di spaccio; la prova dell'altra attività di spaccio era stata considerata soltanto un ulteriore riscontro, non una traslazione della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'imputazione elevata al Morelli concerne un'attività continuata di spaccio di sostanze stupefacenti (intesa come vera e propria cessione a terzi/vendita), e non di semplice detenzione della sostanza psicotropa a fini di spaccio.

    La disposizione è applicata alla fattispecie di cessione continuata di stupefacenti, riqualificata nella forma di lieve entità; tale qualificazione consente di distinguere il caso dalla mera detenzione finalizzata allo spaccio.

  • art. 240 c.p.

    La Corte territoriale ha confermato la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendolo, con motivazione congrua e sotto il profilo logico non censurabile, profitto del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente.

    Il denaro può essere confiscato come profitto quando la decisione, con motivazione congrua, lo riconduce all'attività di spaccio contestata; nel caso concreto la somma è stata collegata alla cessione continuata di stupefacenti.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    La Corte territoriale ha confermato la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendolo, con motivazione congrua e sotto il profilo logico non censurabile, profitto del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente.

    La confisca è stata confermata in relazione al denaro ritenuto profitto dell'attività di spaccio continuata, sulla base della motivazione che ne ha riconosciuto il collegamento con il reato.

  • art. 99 c.p.

    Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base di una motivazione ancora una volta puntuale e congrua, valorizzando la non occasionalità della condotta illecita, inserita in un contesto criminoso posto in essere con modalità operative collaudate, traendo balla stessa il convincimento di quanto il ricorrente fosse incline a realizzare profitti illeciti senza alcuna forma di resipiscenza rispetto a pregresse scelte di devianza penale, per come risultanti dal certificato penale.

    La recidiva può essere riconosciuta sulla base di una valutazione motivata che consideri la non occasionalità della condotta, il contesto e le modalità operative, insieme ai precedenti; non è sufficiente una motivazione meramente formularia, ma quella resa nel caso è stata ritenuta puntuale e congrua.

  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Come ripetutamente affermato da questa Corte, le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO costituiscono munizioni per arma da guerra, la cui detenzione integra la fattispecie di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione, e non anche alla loro possibile utilizzazione.

    La detenzione delle cartucce considerate integra la fattispecie relativa alle munizioni da guerra quando esse siano caratterizzate dalla normale destinazione a tali armi; non è decisivo che possano essere utilizzate anche in armi comuni.

  • art. 1, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra.

    La qualificazione come munizione da guerra discende dalla destinazione al caricamento di armi da guerra, non dalla necessaria presenza di specifiche caratteristiche di potenzialità offensiva.

  • art. 1, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti.

    Il requisito della spiccata potenzialità offensiva si riferisce alle armi da guerra e non costituisce criterio autonomo per qualificare le munizioni, la cui natura dipende dall'arma cui sono destinate.

Massime di principio

  • Quando la responsabilità per concorso nell'attività di spaccio è motivata attraverso una pluralità di elementi convergenti, la censura di legittimità non può limitarsi a proporre una rilettura parcellizzata dei singoli dati per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il denaro può essere confiscato come profitto dell'attività di spaccio quando il giudice ne accerti e motivi il collegamento con la cessione di stupefacenti contestata; la valutazione non coincide con una confisca automatica fondata sulla sola detenzione della sostanza a fini di spaccio.
  • La recidiva richiede una motivazione concreta; possono rilevare la non occasionalità della condotta, le modalità operative e i precedenti risultanti dal certificato penale, se valutati in modo congruo.
  • La qualificazione di una munizione come da guerra dipende dalla sua normale destinazione al caricamento di armi da guerra, non dalla sola potenzialità offensiva né dall'eventuale possibilità di impiego in armi comuni.
  • La finalità di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva del quantitativo, delle modalità di confezionamento e della presenza di strumenti di pesatura; la prova di altre cessioni può costituire un ulteriore riscontro, senza sostituire gli elementi specifici relativi alla sostanza sequestrata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armi
RamiStupefacentiArmi
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaConfisca

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