Cassazione Civile, Ordinanza n. 18572/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento da parte dell'ente che aveva concesso alla società poi fallita finanziamenti agevolati e contributi per un programma di investimenti industriali. Dopo la scadenza originaria del 31 dicembre 2007, fissata per completare gli investimenti, era stato stipulato nel 2012 un contratto di "consolidamento" che prorogava il termine al 30 giugno 2013 senza effetti novativi. Il giudice delegato aveva ammesso parte del credito in privilegio e parte in chirografo; l'ente aveva proposto opposizione e il Tribunale l'aveva accolta in larga parte, riconoscendo il privilegio ipotecario e gli interessi richiesti. Il fallimento ha proposto sette motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 1 d.l. n. 410/1993 per mancata approvazione ministeriale della rinegoziazione; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 99 l.fall. per avere il Tribunale fondato la decisione sulla disciplina della l. n. 241/1990; 3) nullità per omesso contraddittorio su questione rilevata d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. e art. 111 Cost.; 4) falsa applicazione degli artt. 3, 11 e 15 l. n. 241/1990; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza dei presupposti del consolidamento; 6) errata interpretazione della clausola risolutiva espressa ex artt. 1362, 1456 e 1457 c.c., sostenendo che il contratto originario si fosse sciolto di diritto; 7) nullità per omessa motivazione sull'exceptio doli e violazione dei principi di buona fede e correttezza. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili, confermando che la proroga del termine non richiedeva una nuova autorizzazione ministeriale, che il giudice di merito non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né aveva rilevato d'ufficio questioni nuove, che la doglianza sul consolidamento attaccava in realtà una valutazione di merito, che l'interpretazione della clausola risolutiva espressa era plausibile e non sindacabile, e che una motivazione sul tema della buona fede era stata effettivamente resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento. Ha ritenuto che la rinegoziazione/proroga del finanziamento agevolato, limitata a posticipare il termine di completamento del programma di investimenti, non richiedesse una nuova autorizzazione ministeriale perché l'intervento ministeriale era già avvenuto a monte della concessione del beneficio. Ha inoltre escluso la nullità del decreto per ultrapetizione o per violazione del contraddittorio, osservando che il Tribunale aveva solo risposto alle difese delle parti e, comunque, si era mosso su questioni di puro diritto senza necessità di nuova attività assertiva o probatoria. La censura sull'omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro una valutazione di merito. Quanto alla clausola del contratto del 2006, la Corte ha giudicato non implausibile l'interpretazione del Tribunale, secondo cui si trattava di clausola risolutiva espressa non azionata mediante la prevista raccomandata, e ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una diversa lettura del contratto. Infine, ha ritenuto presente una motivazione sufficiente sul rilievo di buona fede e correttezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 9 ottobre 1993, n. 410 conv. in L. 10 dicembre 1993, n. 513
"previa autorizzazione del Ministero"; "A tal fine nei programmi operativi ... da sottoporre per l'approvazione al Ministero"
L'autorizzazione ministeriale è collocata a monte della concessione del beneficio e riguarda la iniziativa finanziata; una successiva proroga del termine di completamento degli investimenti, senza mutare tipologia o livello dell'intervento, non richiede una nuova approvazione.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide entro il perimetro della domanda di insinuazione al passivo e della relativa causa petendi.
art. 99, comma 2, n. 3, l. fall.
Richiamato solo come parametro della censura di nullità, ma la Corte esclude che il Tribunale abbia introdotto un titolo diverso da quello dedotto.
art. 111, comma 2, Cost.
La doglianza sul difetto di motivazione è respinta perché il decreto contiene una motivazione effettiva e comprensibile.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non quelle di puro diritto; inoltre la nullità presuppone che la parte indichi le difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dal ricorrente per sostenere la mancanza di adeguata motivazione dell'atto di consolidamento, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a contestare una valutazione di merito.
art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241
"gli accordi ... sono soggetti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili"
Gli accordi di programma richiamati nella vicenda sono assoggettati, in quanto compatibili, alla disciplina civilistica; il Tribunale ha ritenuto che l'ente avesse autonomia nel dare attuazione all'accordo e nel prorogare il termine.
art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241
Utilizzato dal Tribunale per qualificare l'accordo di programma e per affermare che l'ente esecutore disponeva di autonomia decisionale nella realizzazione dell'oggetto dell'accordo.
Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e non consente una nuova valutazione della volontà negoziale.
La clausola prevista nel contratto è stata qualificata come clausola risolutiva espressa; la risoluzione non si produce automaticamente se il creditore non manifesta la volontà di avvalersene nelle forme pattuite.
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto inconferente rispetto alla lettura data dal Tribunale alla clausola contrattuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è considerata sufficiente, sicché non ricorre nullità per mancanza di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame può riguardare un fatto storico decisivo, non l'esito di una valutazione di merito sulla utilità della proroga o sui presupposti del consolidamento.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
Citato come riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti richiamato nelle premesse del contratto di consolidamento.
La clausola risolutiva espressa richiede la comunicazione della volontà di avvalersene; in mancanza della raccomandata prevista, il contratto non si considera risolto.
Massime di principio
- Quando un finanziamento agevolato è stato già validamente concesso previa autorizzazione pubblica, una successiva proroga del termine di esecuzione che non alteri tipologia e livello dell'intervento non richiede necessariamente una nuova autorizzazione ministeriale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide sulla domanda di insinuazione entro il perimetro dell'importo e del titolo allegati.
- L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le sole questioni di fatto o miste di fatto e diritto; per quelle di puro diritto non è necessario un previo contraddittorio, salvo che la parte indichi specifiche difese precluse dalla mancata interlocuzione.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare una valutazione di merito o l'apprezzamento dell'utilità di una scelta negoziale o amministrativa, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'interpretazione della clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per manifesta illogicità; non è sufficiente proporre una lettura alternativa, anche se più favorevole alla parte ricorrente.
- Una clausola che prevede la risoluzione di diritto subordinandola a una comunicazione del creditore può essere letta come clausola risolutiva espressa non operante automaticamente se la volontà di avvalersene non è stata formalmente manifestata nelle modalità pattuite.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile, quando manca in concreto; se il giudice esplicita anche sinteticamente la ragione della decisione, la doglianza di omesso esame o mancata motivazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18539/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18543/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18545/2023 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →