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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37819/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare contro un ex amministratore, con domanda di risarcimento dei danni per mala gestio quantificati in oltre 600 mila euro, e da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto, limitatamente alla quota del primo ricorrente, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con conferimento di un immobile da parte dei coniugi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sia sulla responsabilità dell'ex amministratore per la distrazione di beni e attività sociali risultanti dall'ultimo bilancio ma non rinvenuti dalla curatela, sia sull'inefficacia dell'atto in frode ai creditori. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 2729 c.c. per aver la Corte fondato la responsabilità su presunzioni prive di gravità, contestando che dal mancato rinvenimento delle attività si potesse inferire la loro distrazione; (2) violazione degli artt. 1346 e 2729 c.c. per aver ritenuto in capo all'ex amministratore un obbligo di ricostruire la contabilità sottratta a seguito di furto; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2909 c.c. per aver negato certezza al furto della contabilità e per non avere attribuito efficacia di giudicato interno alla statuizione di primo grado che, secondo i ricorrenti, avrebbe già riconosciuto l'avvenuto furto non imputabile all'amministratore; (4) violazione dell'art. 2729 c.c. per asserito divieto di praesumptio de praesumpto, censurando la doppia inferenza presuntiva usata per affermare la consapevolezza dell'amministratore circa il peggioramento della situazione patrimoniale e la conseguente finalità di schermare i propri beni mediante il fondo patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi investissero il giudizio di fatto sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva imposto un vero obbligo di ricostruzione contabile, ma aveva solo valorizzato l'assenza di documentazione come circostanza che impediva di dimostrare la destinazione lecita dei beni e delle attività non rinvenute. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l'esistenza, nel sistema processuale, di un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena, affermando che un fatto noto accertato presuntivamente può costituire la base di un'ulteriore presunzione. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 legge fall.

    richiamato come base dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti dell'ex amministratore

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per la declaratoria di inefficacia, nei confronti della curatela, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale limitatamente alla quota del debitore

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; inoltre esclude il preteso divieto di presunzioni di secondo grado

  • art. 1346 c.c.

    invocato dai ricorrenti ma ritenuto inconferente rispetto alla censura sviluppata sul presunto obbligo di ricostruzione contabile

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che taluni fatti sarebbero stati non contestati; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su specifici fatti; la Corte non ha accolto la doglianza perché non pertinente alla ratio della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali in tema di presunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale indiziario, salvo il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il mancato rinvenimento di beni o attività risultanti dalla contabilità sociale può legittimare, in presenza di adeguata motivazione, un accertamento presuntivo di distrazione o mala gestio se non sia dimostrata una diversa destinazione imprenditoriale dei cespiti.
  • L'assenza della documentazione contabile non comporta automaticamente un obbligo giuridico di ricostruzione della contabilità, ma può incidere sulla possibilità di provare che i beni e le attività abbiano avuto una destinazione lecita e coerente con l'attività d'impresa.
  • Nel sistema processuale civile non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto noto desunto in via presuntiva può costituire il presupposto di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché il ragionamento sia logicamente coerente e sorretto da motivazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare argomentazioni non decisive o ricostruzioni fattuali diverse da quelle poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoProveRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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