Cassazione Civile, Ordinanza n. 31829/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un veicolo di proprietà del ricorrente era stato rinvenuto in sosta vietata con rimozione e trasporto in depositeria. Il giorno successivo, al momento dello svincolo, gli agenti della polizia municipale verificarono la documentazione e accertarono che, al momento della rimozione del giorno precedente, il mezzo era privo di valida copertura assicurativa, poi riattivata solo in serata con decorrenza successiva all’ora della rimozione. Il ricorrente aveva proposto opposizione al verbale ex art. 193, comma 2, c.d.s., sostenendo che la contestazione non fosse immediata e che l’infrazione non potesse essere contestata il giorno dopo; in cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla contestazione immediata e contestazione differita degli illeciti stradali, sostenendo che l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato al momento del controllo iniziale; 2) motivazione contraddittoria, perché il giudice di appello avrebbe considerato insieme irrilevante il momento della rimozione ma decisivo il fatto che il veicolo fosse privo di assicurazione il giorno prima; 3) ultrapetizione e difetto di motivazione, per avere il Tribunale deciso oltre i limiti del motivo di appello del Comune; 4) erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la violazione di cui all’art. 193, comma 2, c.d.s. si era consumata al momento della rimozione del veicolo, quando il mezzo era effettivamente privo di copertura assicurativa; la contestazione eseguita il giorno successivo presso la depositeria era quindi legittima perché effettuata immediatamente al momento in cui gli agenti ebbero piena cognizione dell’illecito tramite i controlli sulla documentazione. Ha escluso sia il vizio motivazionale lamentato, sia l’ultrapetizione, sia l’errore nella condanna alle spese, richiamando la regola della soccombenza e il principio per cui solo la compensazione richiede specifica motivazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La circolazione o comunque la disponibilità del veicolo senza valida copertura assicurativa integra l’illecito al momento in cui il mezzo risulta privo di assicurazione; la contestazione può avvenire quando l’illecito sia effettivamente accertato con piena cognizione dei fatti.
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l’obbligo di contestazione immediata o le ipotesi di contestazione differita, ma la Corte ritiene legittima la contestazione effettuata quando l’illecito sia stato concretamente accertato.
art. 15, comma 1, L. n. 183/2011
Norma richiamata dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina della contestazione, senza accoglimento della censura.
art. 1, comma 1, lett. c), D.M. n. 110/2013
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della doglianza sulla contestazione dell’illecito, ma la Corte non ne accoglie la portata assertiva.
La censura di ultrapetizione è disattesa perché il giudice di appello si è pronunciato sulle questioni effettivamente devolute.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza di ultrapetizione; la Corte non ravvisa violazione.
Richiamato dal ricorrente nella stessa censura processuale, senza esito favorevole.
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’irrisolvibile contraddittorietà, non ravvisata nel caso concreto.
La condanna alle spese segue la soccombenza e non richiede una motivazione specifica.
Solo la compensazione, totale o parziale, delle spese richiede motivazione; nel caso di specie non era dovuta perché è stata applicata la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative stradali, la contestazione dell’illecito è legittima quando avvenga nel momento in cui l’amministrazione acquisisce piena e concreta cognizione della violazione, anche se tale momento non coincide con il primo controllo sul veicolo.
- La violazione per circolazione senza copertura assicurativa si considera consumata quando il veicolo risulta effettivamente privo di assicurazione; la successiva riattivazione della polizza non elimina l’illecito già perfezionato.
- Non sussiste vizio motivazionale quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, sia logicamente coerente e non presenti un’irrisolvibile contraddittorietà; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto.
- La denuncia di ultrapetizione richiede che sia specificamente dimostrato lo sconfinamento del giudice rispetto al devolutum; se il giudice decide sulle questioni effettivamente dedotte con l’impugnazione, la censura è infondata.
- In tema di spese processuali, l’applicazione della regola della soccombenza non necessita di autonoma motivazione, mentre la compensazione richiede una specifica giustificazione.
- rami
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