Cassazione Civile, Ordinanza n. 19100/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto non maturata la prescrizione decennale dei crediti portati da 58 cartelle esattoriali, relative a tributi di varia natura e ad accessori, rispetto all'avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il loro recupero. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 c.c. e dell'art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente applicato la prescrizione decennale anche a crediti che, invece, sarebbero soggetti a prescrizione breve, in particolare per sanzioni e interessi. Nel corso del giudizio sono state affrontate anche questioni preliminari: l'uscita dal giudizio di alcune cartelle per annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro affidati alla riscossione tra 2000 e 2010; la legittimazione passiva di Roma Capitale; e l'eccezione di novità della questione sulla prescrizione delle sanzioni, ritenuta infondata per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la mera definitività del ruolo o dell'atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo il caso di titolo giudiziale definitivo. Ha poi precisato che, mentre per alcuni tributi erariali la prescrizione è decennale, per interessi e sanzioni è quinquennale; inoltre ha richiamato la disciplina sui tributi locali e altre entrate di natura diversa. In conseguenza dell'errore della CTR nell'affermare in via generale la prescrizione decennale dei crediti contestati, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i corretti criteri di prescrizione e pronunci anche sulle cartelle relative ai crediti INPS.
Norme richiamate
La scadenza del termine per impugnare l'atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in decennale; la conversione opera solo se vi è un titolo giudiziale definitivo.
Richiamato come norma che disciplina prescrizioni brevi, incompatibili con l'applicazione automatica del termine decennale ai crediti contestati.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
art. 4, primo comma, d.l. n. 119/2018
Ha determinato l'annullamento in via generale dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con conseguente esclusione di alcune cartelle dal giudizio.
Richiamato indirettamente per escludere l'applicazione dei meccanismi di integrazione del contraddittorio nel caso di difetto di legittimazione passiva del solo concessionario.
Richiamato indirettamente per escludere la necessità del litisconsorzio nei casi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
Il concessionario della riscossione è qualificato come mero destinatario del pagamento, non titolare del rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Nella riscossione a mezzo ruolo, la mancata opposizione o impugnazione dell'atto non converte automaticamente la prescrizione sostanziale breve del credito in prescrizione ordinaria decennale: tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Per stabilire il termine di prescrizione occorre distinguere tra natura del credito e accessori: alcuni tributi erariali possono essere soggetti a prescrizione decennale, mentre sanzioni e interessi seguono normalmente il termine quinquennale se non diversamente previsto.
- L'eccezione di novità del motivo in cassazione deve essere specificamente argomentata e supportata dagli atti processuali; in difetto, è inammissibile per mancanza di autosufficienza.
- Nelle controversie sulla riscossione coattiva, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito sostanziale; il concessionario/Agente della riscossione è solo destinatario del pagamento e non sempre può essere l'unico contraddittore necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19054/2022 del 14/06/2022
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19055/2022 del 14/06/2022
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19056/2022 del 14/06/2022
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19057/2022 del 14/06/2022
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19058/2022 del 14/06/2022
- ordinanza_civile · 14 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →