Cassazione Civile, Ordinanza n. 17121/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi all'anno 2017. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo perché non risultava l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei "piani di ripartizione annuali" indicati come atti prodromici alla formazione dei ruoli. Il consorzio ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del d.lgs. luogotenenziale n. 1446 del 1918, art. 7, e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la riscossione dei contributi consortili doveva essere ancorata non a piani annuali ulteriori, ma al piano di ripartizione approvato con la deliberazione costitutiva del consorzio, eventualmente modificato con successivi atti consiliari. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non apparente perché consentiva di comprendere la ratio decidendi, ma ha accolto il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa approvato dal Consiglio comunale in sede di costituzione del consorzio è l'elemento imprescindibile cui devono conformarsi i ruoli di riscossione, salvo eventuali modifiche deliberate dal Comune.
Norme richiamate
d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 1
Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.
La disposizione è richiamata per inquadrare la possibilità di costituire il consorzio per la manutenzione delle strade vicinali.
d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 2
Il Consiglio comunale ... approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa.
Il piano di ripartizione della spesa costituisce parte necessaria degli atti di costituzione del consorzio e deve essere approvato dal Consiglio comunale.
d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 7
I contributi degli utenti si esigono ... mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale ...
La riscossione dei contributi deve avvenire in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, non sulla base di piani annuali ulteriori non previsti dalla legge.
È richiamato come criterio ermeneutico per contestare l'interpretazione seguita dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per dedurre il vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti dal sindacato di legittimità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
È la norma richiamata per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14
È richiamata per affermare la obbligatorietà della costituzione del consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.
l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 51 e 53
Sono richiamati per valorizzare la continuità del criterio di riparto delle spese tra utenti delle strade vicinali.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di percepire le ragioni della decisione e di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'erronea interpretazione o applicazione della disciplina sostanziale non integra, di per sé, il vizio di motivazione apparente, se la sentenza rende comunque comprensibile la ratio decidendi.
- Per i contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il parametro vincolante per la formazione dei ruoli è il piano di ripartizione della spesa approvato dal Consiglio comunale in sede di costituzione del consorzio, salvo modifiche adottate dallo stesso ente competente.
- Non possono essere imposti, come condizione di legittimità della riscossione, adempimenti procedurali ulteriori non previsti dalla disciplina di legge che regolano la formazione e la riscossione dei contributi consortili.
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