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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31620/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa immobiliare promossa sulla base di un titolo giudiziale. Il debitore esecutato, dopo il deposito dell’istanza di vendita, aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità dell’ordinanza con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato e, più in generale, la nullità e la cancellazione del procedimento esecutivo, deducendo: 1) violazione dell’art. 170 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento; 2) nullità della procedura ex art. 567 c.p.c. per carenza della documentazione ipocatastale; 3) nullità della procedura per omessa comunicazione ex art. 498 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha riproposto i tre motivi, mentre la resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei tre motivi di ricorso e dichiara il ricorso improcedibile, perché il ricorso per cassazione, notificato il 26 luglio 2023, è stato depositato il 15 settembre 2023 oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. La Corte rileva che nel giudizio non operava la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione esecutiva rientrante tra i procedimenti esclusi dall’art. 92 ord. giud., con effetto su tutti i termini del giudizio di legittimità, compresi quelli a pena di improcedibilità. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite in favore della resistente e viene dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte precisa anche che, essendo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. rimasta priva di motivazione per un disguido informatico, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione; la sua inosservanza comporta improcedibilità.
  • La sospensione feriale dei termini non opera per i procedimenti esecutivi e per le opposizioni esecutive, con la conseguenza che tale esclusione si estende anche ai termini del giudizio di legittimità, inclusi quelli per il deposito del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
  • L’eventuale proposta di definizione accelerata priva di motivazione, per disguido tecnico, non consente l’applicazione automatica delle conseguenze sanzionatorie previste per la mancata adesione a una proposta motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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