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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2012 con il quale l'Amministrazione contestava l'indebita detrazione dell'IVA e la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da "zzz S.c.a.r.l." per un imponibile di €60.200 e IVA di €12.042; l'Ufficio ha rettificato l'IVA detratta e ha irrogato sanzioni sulla base del processo verbale della Guardia di Finanza che ha rilevato un sistema di frode tra più società e soggetti riconducibili a medesimi promotori.

La decisione

L'appello della società contribuente è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e dall'Amministrazione costituiscano presunzioni "gravi, precise e concordanti" idonee a fondare l'accertamento; posto l'onere a carico della contribuente di dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate, che tuttavia non è stata fornita. Confermato quindi l'avviso di accertamento (con le rettifiche dell'IVA e le sanzioni) e condanna della società al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, liquidate in €6.000.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Consente di desumere inesistenza di passività o false indicazioni anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non è richiesta prova "certa" da parte dell'Ufficio.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Analogamente all'art. 39 DPR 600/1973, autorizza l'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti per contestare indebite detrazioni IVA; l'onere probatorio può essere sviluppato tramite presunzioni.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 17-bis

    Norma sul reclamo-mediazione a cui la contribuente aveva inizialmente fatto ricorso (procedura deflattiva del contenzioso) e che è stata rilevata nella vicenda.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15, comma 1

    Base normativa per la condanna alle spese del giudizio d'appello a carico della parte soccombente.

  • Cass. Civ. 9363/2015

    Principio che se l'Ufficio dimostra che la fattura riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni; la prova non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella formale regolarità delle scritture contabili.

  • Cass. sent. n. 24426/2013

    Conferma che, in caso di accertata inesistenza dell'operazione, è esclusa la buona fede del cessionario/committente.

  • Cass. nn. 15228/2001 e 12802/2011

    Giurisprudenza che esclude che la regolarità formale delle scritture o l'impiego di mezzi di pagamento possano, da soli, dimostrare l'effettività di operazioni che sono oggettivamente inesistenti.

  • Cass. 15583/2011 e Cass. 9784/2010

    Sostengono il criterio che le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono fondare l'accertamento fiscale e far gravare sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • Cass. 5406/2012

    Ulteriore conferma del metodo di valutazione delle presunzioni da parte del giudice tributario: il giudice di merito deve motivare sulla qualità degli elementi presuntivi e, se li ritiene idonei, chiedere al contribuente la prova contraria.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fornisce elementi che configurano presunzioni "gravi, precise e concordanti" sull'esistenza di fatture per operazioni inesistenti, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni o forniture.
  • La prova dell'effettività non può limitarsi alla sola esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili: occorrono documenti e riscontri sostanziali (es. ordini, bolle di consegna, contratti operativi, registrazioni del servizio reso, riscontri oggettivi sulla provenienza di beni, dichiarazioni di terzi, congruità delle movimentazioni bancarie in relazione all'attività del fornitore).
  • Dichiarazioni contraddittorie di dipendenti o testimoni, rapportini di lavoro generici, mancata tracciabilità della provenienza di beni o rapida monetizzazione dei flussi finanziari sono elementi tipici che possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • In fase di prevenzione e gestione del rischio fiscale, usare interlocutori (cooperative/interinali/fornitori terzi) impone maggiore diligenza: conservare prove concrete della prestazione/fornitura e verificare l'esistenza e l'operatività dei fornitori per potersi avvalere della detrazione/deduzione in caso di contestazione.
  • In giudizio, per contrastare l'accertamento basato su presunzioni, il contribuente deve proporre prove specifiche e documentali che ricostruiscano in modo diretto l'effettività delle operazioni (es. registrazioni operative, corrispondenza commerciale, riscontri terzi) e confutare la concatenazione logica proposta dall'Amministrazione.

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