Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24570/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna in secondo grado con unico motivo relativo al vizio di motivazione per omessa declaratoria di prescrizione dei reati. Il ricorrente rilevava che nell'avviso di fissazione dell'udienza era indicato che "il giudizio viene fissato in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 9.5.2022 in tema di sentenza predibattimentale per reato prescritto" e sosteneva che, nonostante ciò, la Corte d'appello aveva confermato la condanna senza spiegare perché la prescrizione non fosse maturata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazione delle ragioni per cui la prescrizione sarebbe intervenuta; ha inoltre esaminato la normativa applicabile alla data del fatto (2 agosto 2018) e ha concluso che, in base alla disciplina allora vigente (c.d. legge Orlando e norme successive nel loro coordinamento), i termini di prescrizione non si erano ancora conclusi alla data della sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (art. 116, comma 15)

    Norma relativa all'illecito contestato (violazioni del codice della strada) indicata come capo di imputazione; presente nel motivare l'oggetto della condanna

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis)

    Norme richiamate quali reati contestati (guida in stato di ebbrezza/alterazione), oggetto della condanna in primo e secondo grado

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando")

    Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 fino al 31 dicembre 2019 la disciplina della prescrizione prevedeva la sospensione del corso della prescrizione secondo l'art. 159, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente significatività dei periodi di sospensione nel computo dei termini

  • Art. 159, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione introdotta dalla legge Orlando)

    Prevista la sospensione del corso della prescrizione nei gradi di impugnazione per i fatti tra 3/8/2017 e 31/12/2019; la Corte ha applicato tale regime ai fatti del 2/8/2018, concludendo che la prescrizione non era maturata

  • Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ("legge Bonafede")

    Ha modificato la disciplina della sospensione della prescrizione introducendo una formulazione più restrittiva applicabile a decorrere dal 1/1/2020; la Corte ha ricostruito la continuità normativa fra le varie riforme

  • Legge 27 settembre 2021 n. 134 (Riforma Cartabia)

    Ha abrogato l'art. 159 comma 2 e introdotto l'art. 161‑bis cod. pen.; la Corte ha rilevato che tale riforma ha ribadito nella sostanza l'effetto che il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma ha valore temporale differenziato a seconda della data del fatto

  • Art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla Riforma Cartabia e considerato dalla Corte nella ricostruzione del quadro normativo: stabilisce che il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado (effetto che incide sulla valutazione dei termini a seconda della data del reato)

  • Art. 344-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità dell'azione penale per eccessiva durata del giudizio nei gradi di impugnazione, introdotta dalla Riforma Cartabia per reati commessi dal 1/1/2020; la Corte ha richiamato la disciplina per delineare la differenza di regimi temporali applicabili

  • Art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine rilevante per il computo e le sospensioni dei termini di prescrizione previste dalle norme succedutesi

  • Art. 157 e ss. cod. pen. (disciplina generale della prescrizione)

    La Corte ha ricostruito la coesistenza di diversi regimi normativi della prescrizione in relazione alla data del fatto, richiamando gli articoli generali a titolo di quadro normativo

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 9.5.2022

    "sentenza predibattimentale per reato prescritto"

    Richiamata nell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ha osservato che l'avviso non vincola le decisioni dell'organo giudicante e non crea un onere motivazionale specifico in caso di mancata declaratoria di estinzione per prescrizione

Massime di principio

  • Un avviso di fissazione dell'udienza che segnala l'applicazione di una pronuncia costituzionale o l'eventualità di sentenza predibattimentale per prescrizione non vincola il giudice e non crea, di per sé, un obbligo di dichiarare la prescrizione o di motivare specificamente la mancata declaratoria: il difensore deve comunque specificare e dimostrare le ragioni e i calcoli della prescrizione.
  • Le questioni di prescrizione richiedono deduzioni concrete e computi temporali: una censura generica sull'omessa motivazione è inammissibile se non indica i termini e i periodi (eventuali sospensioni) che avrebbero determinato l'estinzione del reato.
  • Occorre applicare la disciplina della prescrizione vigente ratione temporis (in base alla data del fatto): per fatti tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica il regime della "legge Orlando" con sospensioni previste dall'art. 159 comma 2; per fatti dal 1/1/2020 rilevano le modifiche successive (art. 161‑bis, improcedibilità ecc.).
  • La Riforma Cartabia e le modifiche precedenti sono state interpretate come coerenti fra loro per alcuni effetti pratici: è necessario verificare caso per caso quale disciplina sia più favorevole e quale abbia efficacia temporale rispetto al fatto contestato.
  • La mancata declaratoria di prescrizione in sede di appello non è automaticamente censurabile se il ricorrente non dimostra il maturare della prescrizione secondo il regime applicabile al fatto; l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e addebiti economici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.