Cassazione Penale, Sentenza n. 1840/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gombac era stato condannato in primo grado per violenza privata nei confronti di Michele Bonazza: lo avrebbe afferrato per le braccia e qualificandosi come pubblico ufficiale lo avrebbe costretto ad astenersi da lavori sulla pubblica fognatura. In appello la condanna fu riformata con concessione delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di qualificazione del fatto, sostenendo che si trattava di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (argomentando che il tubo interessato passava per un fondo di sua proprietà e che la sua pretesa era tutelabile in sede cautelare, ad esempio con l'art. 1171 c.c.); 2) vizio di valutazione probatoria relativo a un filmato e alle testimonianze, affermando che il video non mostrava l'"abbraccio" e che i testi a carico erano contraddittori; si dolse inoltre della mancata rinnovazione probatoria con nuova visione del filmato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la ricostruzione alternativa dei fatti proposta in cassazione introduce argomentazioni di fatto (presunta incidenza della proprietà sul tubo e possibilità di ottenere il blocco dei lavori in sede giudiziaria) non confrontate con quanto deciso dal giudice di merito e quindi inammissibili in sede di legittimità; ha inoltre rilevato aspecificità del motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancata indicazione puntuale dei profili della motivazione ritenuti carenti, contraddittori o illogici. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sul filmato: il video non riprendeva tutta la scena e comunque mostrava che l'imputato fronteggiava la vittima in modo aggressivo; perciò la valutazione dei testi a carico non è contraddittoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone; la ricostruzione alternativa basata su questa fattispecie è stata considerata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la deduzione richiedesse valutazioni di fatto non ammissibili in cassazione
Richiamato dal ricorrente come possibile rimedio cautelare per ottenere il blocco dei lavori; la Corte ha ritenuto che il diritto invocato non fosse stato provato in modo da fondare la riqualificazione del fatto e che il ricorrente non potesse sostituire l'azione giudiziaria con condotte che integrano reato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha richiamato l'obbligo del ricorrente di specificare esattamente quale profilo della motivazione si contesta, altrimenti il motivo è aspecifico e determina l'inammissibilità
Consente la condanna alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e colposa determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma comminando Euro 3.000,00
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Intervento normativo citato rispetto alla disciplina delle sanzioni pecuniarie nella fase di cassazione; la sentenza richiama la disciplina aggiornata per giustificare la misura dell'ammenda
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile fondare la censura su nuove ricostruzioni di fatto che non siano state adeguatamente dedotte e provate nei precedenti gradi: i motivi che si basano su riscontri fattuali nuovi sono inammissibili
- Quando si impugna una motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente deve indicare con precisione se la motivazione manca, è contraddittoria o è manifestamente illogica e su quale passaggio concreto si fonda la doglianza; l'assenza di tale specificazione rende il motivo aspecifico e inammissibile
- La prova audiovisiva va valutata nel suo complesso: un filmato che non riprende tutta la scena può non essere decisivo per la revisione della valutazione dei fatti e non obbliga la Corte a rinnovare automaticamente l'istruttoria
- Se si ritiene di avere un diritto che giustifica il blocco di lavori altrui, la via corretta è l'azione giudiziaria (anche cautelare) e non l'uso della forza; l'agire direttamente per impedire lavori può integrare reato anche se sussistono pretese proprietarie
- In caso di ricorso infondato o male impostato in Cassazione, è concreto il rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
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