Cassazione Civile, Ordinanza n. 08578/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il ricorso, confermando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso il fondo dalla divisione, ricalcolato le quote ereditarie limitatamente all’appartamento, determinato i conguagli sulla sola porzione caduta in successione e posto le spese del giudizio a carico dei ricorrenti. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una divisione ereditaria relativa ai beni relitti da una donna deceduta: alcuni figli, insieme ad altri chiamati, avevano convenuto in giudizio i fratelli e altri familiari chiedendo, da un lato, la declaratoria di nullità per difetto di autografia di un testamento olografo della madre e, dall’altro, la nullità della successiva vendita con cui il marito aveva trasferito alla figlia e al genero l’intero fondo. Chiedevano inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria e l’assegnazione di un appartamento con eventuali conguagli. Dopo le decisioni di merito, la Corte d’appello aveva ricostruito l’asse ereditario includendo solo l’appartamento, aveva escluso il fondo dalla divisione perché non caduto in comunione ereditaria, aveva ricalcolato le quote dei coeredi e aveva posto le spese a carico degli appellati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 581 c.c., 112 c.p.c. e 111 Cost., lamentando ultrapetizione per avere la Corte d’appello ricalcolato d’ufficio quote e conguagli e attribuito all’immobile un valore diverso da quello del c.t.u., senza considerare anche il valore del fondo; 2) violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 156 c.p.c., 457 e 734 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le questioni sulla validità del testamento e della vendita non erano oggetto del gravame, che essi non potevano ritenersi soccombenti su tali capi, che la quota spettante era diversa da quella calcolata dalla Corte e che il valore del fondo avrebbe dovuto essere imputato alla quota del coerede deceduto; 3) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e del D.M. 55/2014, contestando la condanna alle spese di appello nonostante la compensazione della c.t.u. e sostenendo di non essere totalmente soccombenti nei vari gradi di giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la quota dei coeredi andava calcolata solo sulla metà dell’appartamento caduta in successione, poiché l’altra metà apparteneva già al padre; che il fondo non entrava nell’asse da dividere perché era stato devoluto in parte al coniuge superstite e poi validamente alienato; che non vi era obbligo di imputazione del valore del fondo alla quota del coniuge, né applicazione della collazione in assenza di donazioni ai coeredi o di azione di riduzione; e che la Corte d’appello aveva correttamente riformato la regolazione delle spese, dovendosi guardare alla soccombenza complessiva finale e non ai singoli gradi o fasi del giudizio.
Norme richiamate
i figli concorrono con il coniuge superstite alla successione nella misura prevista dalla norma; nel caso concreto la quota dei ricorrenti andava calcolata sulla sola metà dell’appartamento caduta in successione, perché l’altra metà era già del coniuge superstite.
la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, ritenendo che il giudice d’appello potesse ricalcolare quote e conguagli nell’ambito dell’oggetto devoluto dal gravame, comprese le questioni strettamente connesse e consequenziali.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo, ma non ritenuto violato nella ricostruzione delle quote e dei conguagli.
la censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza d’appello esponeva una motivazione sufficiente e coerente.
invocato dai ricorrenti senza successo; la Corte non ha ravvisato nullità processuali nella motivazione o nel procedimento decisorio.
richiamato in relazione alla devoluzione ereditaria; la successione è stata ritenuta regolata in parte da testamento e in parte per legge.
invocato dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini della soluzione, essendo stata esclusa la formazione di una massa da dividere comprendente il fondo.
la collazione è stata ritenuta inapplicabile perché opera solo per le donazioni tra coeredi e non per beni ricevuti per testamento.
le spese sono state regolate secondo la soccombenza finale complessiva, non frazionata per fasi o gradi del giudizio.
richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione delle spese, ma la censura è stata disattesa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, il calcolo delle quote e dei conguagli deve essere effettuato sul solo compendio effettivamente caduto in successione, escludendo i beni che siano già in proprietà esclusiva di un coerede o che siano stati validamente alienati prima della divisione.
- La collazione non può essere imposta per attribuzioni ricevute per testamento, poiché essa opera solo in relazione alle donazioni fatte ai coeredi; in mancanza di domanda di riduzione per lesione di legittima non è necessario imputare alla quota ciò che il coerede abbia ricevuto mortis causa.
- Nel giudizio di appello, il giudice può riesaminare e ricalcolare quote e conguagli quando l’impugnazione investa l’intera divisione o quando siano coinvolte questioni strettamente connesse e consequenziali rispetto ai motivi dedotti, senza incorrere in ultrapetizione.
- Ai fini della condanna alle spese, il criterio della soccombenza va riferito all’esito finale unitario della lite e non può essere frammentato per singoli gradi o fasi processuali; la compensazione delle spese di una consulenza tecnica non impedisce la condanna alle spese di lite della parte definitivamente soccombente.
- Nel giudizio divisorio, le spese di attività svolte nell’interesse comune della massa possono essere poste a carico della massa stessa, mentre le spese rese necessarie da pretese infondate o resistenze ingiustificate seguono la regola generale della soccombenza.
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