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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27378/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di investimento in obbligazioni argentine effettuata nel 2000 da una cliente di banca, nell'ambito di un precedente contratto di negoziazione stipulato nel 1999. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto, condannando la banca a restituire alla cliente la somma di euro 38.114,26, al netto di eventuali rimborsi, oltre interessi. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca. In cassazione l'istituto deduceva tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che la cliente, nello stesso giorno dell'acquisto dei bond argentini, aveva comprato anche obbligazioni della banca con rendimento dimezzato, circostanza che proverebbe la piena consapevolezza del diverso rischio dei titoli e dell'inadeguatezza sottoscritta solo per i titoli argentini; 2) violazione degli artt. 1227 e 1175 c.c., lamentando che non fosse stata applicata la regola sul concorso colposo del danneggiato alla condotta della cliente che non aveva aderito all'offerta di concambio delle obbligazioni argentine, restituendo titoli poi divenuti privi di valore invece di titoli di concambio aventi un valore superiore; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., per il mancato accoglimento della produzione documentale volta a dimostrare il valore del titolo acquistato e dei titoli di concambio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la banca non aveva indicato dove e come il fatto storico asseritamente trascurato fosse stato oggetto di discussione tra le parti e, comunque, tale circostanza non era decisiva, poiché la Corte d'appello aveva già accertato il difetto di prova circa l'avvenuta informazione specifica sul rischio dell'investimento; inoltre, la scelta dell'investitore rispetto ad altre opzioni di mercato non esclude la rilevanza della mancata informazione sui rischi. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché l'art. 1227, comma 2, c.c. si applica al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla risoluzione contrattuale; in ogni caso, l'eventuale adesione al concambio avrebbe fatto venir meno l'interesse alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione specifica del fatto storico, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    art. 1227 comma 2° cod. civ.

    La norma sul fatto colposo del danneggiato si applica alle pretese risarcitorie e non alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 1227 c.c., ma non accolto come parametro idoneo a fondare l'esclusione della domanda restitutoria.

  • art. 345 c.p.c.

    Il motivo relativo al divieto di nuove produzioni in appello è stato dichiarato assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, la sua discussione processuale e la sua effettiva decisività; la censura è inammissibile se si limita a prospettazioni generiche o a rivalutazioni del merito.
  • In materia di intermediazione finanziaria, la mera circostanza che l'investitore abbia effettuato nello stesso contesto altre operazioni su strumenti con diverso rendimento o rischio non esclude, di per sé, la responsabilità dell'intermediario se non risulta provata l'effettiva informazione specifica sui rischi del singolo investimento.
  • L'art. 1227, comma 2, c.c. opera solo quando si discute di danno risarcibile e non può essere automaticamente esteso alle conseguenze restitutorie della risoluzione del contratto.
  • Quando l'investitore aderisce a un'offerta di concambio che sostituisce i titoli originari con nuovi strumenti, può venir meno l'interesse alla domanda di risoluzione della precedente operazione di investimento; l'eventuale mancata adesione al concambio non è, di per sé, un comportamento colposo idoneo a ridurre la restituzione dovuta dal preponente.
  • La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario resta decisiva se l'intermediario non dimostra di avere fornito all'investitore le specifiche informazioni sul rischio dell'investimento, indipendentemente dalla propensione soggettiva del cliente al rischio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFIDStrumenti derivati
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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