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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38051/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di un atto di irrogazione di sanzioni notificato dall'Ufficio per omessi versamenti di accisa relativi ai mesi di settembre e ottobre 2018. La CTP di Como aveva accolto i ricorsi; l'Agenzia aveva proposto appello, respinto dalla CTR Lombardia. In Cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, dell'art. 3 TUA e dell'art. 12 della l. n. 689 del 1981, per avere la CTR ritenuto non cumulabili, nel caso di mancato pagamento dell'accisa dovuta, l'indennità di mora e la sanzione di cui all'art. 13 citato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il più recente orientamento di legittimità secondo cui, in materia di accisa, nel caso di ritardato pagamento sono dovuti sia la sanzione amministrativa ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 sia l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, poiché tale ultima somma ha autonoma natura risarcitoria ed è cumulabile con la sanzione tributaria generale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    prevede la sanzione amministrativa applicabile al ritardato/mancato pagamento del tributo; nel caso di accisa è cumulabile con l'indennità di mora e gli interessi

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1995

    l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento hanno natura autonoma, risarcitoria, e si cumulano con la sanzione amministrativa

  • art. 12 l. n. 689 del 1981

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla cumulabilità delle conseguenze sanzionatorie

  • art. 3 TUA

    richiamato in relazione alla disciplina dell'accisa e degli accessori dovuti in caso di ritardo

Massime di principio

  • In materia di accisa, il ritardato pagamento del tributo può comportare cumulativamente la sanzione amministrativa prevista dalla disciplina generale e l'indennità di mora con gli interessi previsti dalla disciplina speciale.
  • L'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'accisa ha natura autonoma e risarcitoria, distinta dalla sanzione tributaria, sicché non opera un rapporto di alternatività tra le due conseguenze.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata, può disporsi la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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