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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Nel giudizio di merito il condominio aveva chiesto la condanna solidale della società appaltatrice e del direttore dei lavori al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte, emersi dapprima con infiltrazioni e poi, nel 2009, con il distacco di alcune lastre di rivestimento esterno della facciata. La responsabilità dell'appaltatrice era stata individuata nella mancata applicazione di inserti metallici di fissaggio e di elementi di coronamento; quella del direttore dei lavori nell'omesso controllo necessario alla corretta esecuzione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 1669, 2043 e 2947 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione risarcitoria dovesse decorrere dalla manifestazione dei primi danni nel 2001 e non dal momento della piena consapevolezza tecnica raggiunta con la CTU; 2) violazione dell'art. 1669 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe fatto decorrere la tempestività della denuncia dal deposito della consulenza tecnica preventiva; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 696 c.p.c., per avere escluso che l'omessa richiesta di accertamento tecnico preventivo da parte del condominio integrasse concorso colposo del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha chiarito che la Corte d'appello non aveva applicato in modo autonomo la disciplina dell'art. 1669 c.c. per fissare la prescrizione, ma, muovendo dalla ricostruzione dei fatti, aveva accertato che il danno autonomo del 2009 era diverso dalle iniziali infiltrazioni del 2001 e che la piena consapevolezza della gravità e delle cause era stata acquisita solo con la consulenza tecnica espletata in causa. In tale contesto ha ritenuto tempestiva la denuncia e corretta la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c. Ha inoltre escluso il concorso colposo ex art. 1227 c.c., rilevando che il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo rientra nelle scelte difensive discrezionali e, comunque, non poteva incidere su un danno ritenuto autonomo rispetto alle prime manifestazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La disciplina speciale sulla rovina e i gravi difetti dell'opera richiede che la denuncia faccia emergere una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della sua responsabilità; il termine può decorrere dal momento in cui il committente acquisisce sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, anche all'esito di accertamenti tecnici necessari.

  • art. 2043 c.c.

    Resta applicabile come norma generale di responsabilità extracontrattuale nei casi in cui non ricorrano le condizioni della disciplina speciale di cui all'art. 1669 c.c.; nel caso concreto è stata utilizzata per qualificare il danno autonomo come illecito a carattere permanente.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il decorso della prescrizione dell'azione risarcitoria aquiliana, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della decorrenza in relazione alla concreta conoscenza del danno autonomo.

  • art. 1227 c.c.

    L'omesso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo non integra, nel caso esaminato, concorso colposo del creditore, trattandosi di scelta difensiva discrezionale e non di condotta causalmente rilevante rispetto al danno autonomo accertato.

  • art. 696 c.p.c.

    L'accertamento tecnico preventivo è richiamato come strumento istruttorio facoltativo e rimesso alla discrezionalità delle parti; la sua mancata attivazione non è stata ritenuta fonte di responsabilità o di concorso colposo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità per gravi difetti dell'opera, la decorrenza del termine di denuncia e la valutazione della tempestività vanno ancorate alla sicura conoscenza del vizio e delle sue cause, non essendo necessario che il danneggiato proponga azioni esplorative sulla base di meri indizi iniziali.
  • Quando il giudice di merito accerta che il danno successivo è autonomo rispetto alle prime manifestazioni patologiche dell'opera, la prescrizione e la tempestività della denuncia devono essere valutate in relazione a tale specifico evento dannoso e non soltanto ai primi sintomi.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre una diversa ricostruzione del materiale probatorio per spostare il momento di conoscibilità del vizio, poiché la valutazione delle prove e dell'attendibilità degli elementi istruttori spetta al giudice di merito.
  • Il mancato esperimento di un accertamento tecnico preventivo non integra, di regola, concorso colposo del creditore se la relativa attività è rimessa a una scelta processuale discrezionale e non si dimostra un effettivo aggravamento causale del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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