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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02947/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava, rispetto all'ordinanza cautelare del GIP del 14/10/2024, le misure riguardanti i capi 2), 66), 68), 69), 70), 72) e 73 (reati in materia di stupefacenti) e aveva annullato solo il capo 39). Il ricorrente deduceva errore di applicazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che: a) i gravi indizi relativi all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) erano contrastanti con gli atti e si limitavano a un intervento occasionale volto a ripianare debiti di Bruno Cappellano, riconducibile al più al favoreggiamento personale; b) le accuse si fonderebbero su mera 'droga parlata' priva di riscontri oggettivi, consistendo al massimo in contatti e appuntamenti preparatori senza prova della reale disponibilità di stupefacente; c) l'aggravante 416-bis.1 sarebbe stata applicata in modo non conforme e la giurisprudenza favorevole al ricorrente sarebbe estensibile alla sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse, in gran parte, una rilettura di merito non consentita in sede di legittimità e che il ricorrente non avesse svolto un confronto critico effettivo con la motivazione estesa e analitica del Tribunale del riesame. La Corte ha evidenziato che l'ordinanza di merito era sorretta da una pluralità di elementi investigativi (soprattutto intercettazioni, videoriprese e indizi dichiarativi) che erano stati adeguatamente valutati e idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e per la qualificazione come associazione di tipo mafioso con la relativa circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Inoltre la Corte ha rilevato che la censura sull'aggravante era generica e priva di confronto con la motivazione, e che l'esistenza o meno di tale aggravante non poteva incidere sulla legittimità della misura cautelare nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato come norma procedurale relativa all'istanza presentata al Tribunale del riesame; non oggetto diretto di scrutinio nella sentenza di legittimità

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    circostanza aggravante contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame avesse adeguatamente documentato la consapevolezza e volontà del ricorrente di rafforzare il programma del sodalizio mafioso, e che la censura difensiva fosse generica e priva di confronto critico

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma che disciplina delitti connessi agli stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi, adeguatamente documentati da intercettazioni e altri elementi, a fondamento dei reati contestati

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha giudicato che, in sede cautelare, il Tribunale del riesame ha fornito motivazione analitica e elementi idonei a configurare la fattispecie associativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: imposizione delle spese e del contributo alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui, in assenza di colpa nella proposizione del ricorso, non si esclude l'applicazione delle sanzioni previste per l'inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere l'onere delle spese e del versamento

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari la valutazione della motivazione del giudice di merito è limitata: non è consentito riformulare la ricostruzione dei fatti o ripetere una diversà valutazione delle prove se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole
  • Le intercettazioni e altre fonti (videoriprese, dichiarazioni) possono costituire, anche in fase cautelare, elementi idonei a fondare gravi indizi di colpevolezza se la motivazione del giudice li integra e li valuta in modo analitico
  • Le censure generiche che si limitano a evocare contrasti con altra giurisprudenza senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata sono destinate all'inammissibilità
  • La mera esistenza di 'droga parlata' non esclude la possibilità di misure cautelari se è accompagnata da riscontri o da un quadro indiziario complessivo che, valutato dal giudice, appare coerente e grave
  • Per contestare efficacemente l'applicazione di aggravanti come art. 416-bis.1 è necessario mostrare in modo specifico perché la motivazione è carente o illogica; argomentazioni per relationem o generiche non sono sufficienti
  • Chi propone ricorso per cassazione deve svolgere un confronto critico puntuale con le parti rilevanti dell'ordinanza impugnata; la semplice ripetizione di contestazioni di merito senza tale confronto espone al rigetto o all'inammissibilità

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