Cassazione Penale, Ordinanza n. 09750/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con due motivi ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contestando soprattutto il trattamento sanzionatorio: sosteneva che la pena dovesse essere rimodulata in appello in modo più proporzionato alla modalità dell'azione. In particolare, censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità e l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata escludeva correttamente la speciale tenuità del danno e giustificava l'aumento per recidiva sulla base dei numerosi precedenti penali e della loro tipologia.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice del reato stupefacenti di lieve entità oggetto della condanna e del ricorso; il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto correttamente determinato in appello.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando la modestia del pregiudizio non raggiunge la soglia della speciale tenuità, anche in presenza di danno complessivamente modesto.
La recidiva può essere applicata quando i precedenti penali, per numero e tipologia, esprimono un maggiore grado di colpevolezza e una più accentuata pericolosità sociale in relazione al reato per cui si procede.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione è infondata se la sentenza di merito contiene una motivazione logica e non manifestamente illogica sulle ragioni del diniego dell'attenuante e dell'applicazione della recidiva.
- L'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità richiede una soglia qualitativa ulteriore rispetto alla mera modesta gravità del pregiudizio: non basta che il danno sia contenuto, occorre che sia realmente speciale la tenuità.
- Ai fini della recidiva, assumono rilievo non solo il numero dei precedenti penali, ma anche la loro tipologia, quando consentano di inferire un maggiore disvalore soggettivo e una più accentuata pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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