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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21682/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato per l’anno 2010 e dalla conseguente pretesa dell’INPS di applicare contributi e sanzioni per omessa iscrizione/omesso versamento. La Corte d’appello aveva ritenuto dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, perché l’attività professionale era esercitata abitualmente e il reddito prodotto superava la soglia rilevante senza dar luogo a una autonoma copertura previdenziale; aveva inoltre qualificato la violazione come omissione e non come evasione, in assenza di intento fraudolento, dato che il professionista aveva denunciato l’attività e i compensi alla Cassa di appartenenza. L’INPS ricorreva in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000 e sostenendo che il caso integrasse evasione, perché il rapporto contributivo sarebbe stato non denunciato e l’Istituto ne sarebbe venuto a conoscenza solo indirettamente e oltre i termini. Il professionista proponeva ricorso incidentale con due motivi: con il primo contestava in radice l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, assumendo che tale obbligo opererebbe solo in ipotesi di concomitante attività lavorativa dipendente e di preclusione all’iscrizione alla Cassa professionale; con il secondo deduceva la prescrizione quinquennale del credito INPS, sostenendo che la richiesta dell’Istituto fosse tardiva rispetto alla scadenza dei contributi per l’annualità 2011.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni civili relative ai contributi dell’anno 2010, applicando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera gli avvocati del libero foro, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale per difetto di specifica allegazione dei dati necessari a verificare la prescrizione, anche alla luce del differimento del termine di versamento al 6 luglio 2011. Ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell’INPS, poiché la questione sanzionatoria risultava comunque superata dall’illegittimità costituzionale della disciplina applicata. Ha quindi cassato la sentenza d’appello in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando che nulla era dovuto a titolo di sanzioni civili sui contributi relativi all’anno 2010. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    distingue il regime dell’omissione da quello dell’evasione; la Corte d’appello aveva applicato il primo e la Cassazione non ha esaminato il punto nel merito perché assorbito dalla disciplina delle sanzioni resa inapplicabile per il 2010.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    è letto come norma che fonda l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per le attività prive di autonoma copertura previdenziale, secondo una logica di universalizzazione della tutela.

  • art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    costituisce la base normativa dell’obbligo contributivo per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per difetto dei requisiti reddituali; per la parte sanzionatoria è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335

    regola la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali; la Corte ne ha escluso il rilievo nel caso concreto per inammissibilità della censura, per genericità e difetto di allegazione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    richiamato per la procedura camerale e per la riserva di deposito dell’ordinanza/sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione deve risultare in modo inequivoco; in difetto di un quadro processuale completo non è possibile rilevare d’ufficio la prescrizione.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione al decorso del termine di prescrizione, che va valutato tenendo conto del differimento del termine di versamento.

  • art. 38 Cost.

    evocato come fondamento costituzionale della progressiva estensione della tutela assicurativa obbligatoria ai lavoratori e alle attività non coperte da altri regimi.

  • art. 22, L. 20 settembre 1980, n. 576

    richiamato per individuare le soglie di reddito o volume d’affari che escludono l’iscrizione alla Cassa forense e attivano l’obbligo verso la Gestione separata.

  • art. 104, Corte costituzionale 2022

    la Corte di cassazione si conforma alla ricostruzione della Corte costituzionale sulla funzione della Gestione separata e sull’illegittimità parziale della disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • La Gestione separata INPS assolve a una funzione di chiusura del sistema previdenziale e mira a universalizzare la copertura assicurativa per le attività di lavoro autonomo non altrimenti coperte da una posizione previdenziale obbligatoria.
  • Per i professionisti iscritti ad albi, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l’attività professionale produce redditi non assistiti da autonoma copertura previdenziale, anche se il professionista versa solo il contributo integrativo alla Cassa di categoria.
  • La disciplina delle sanzioni per omessa iscrizione non può essere applicata ai periodi anteriori all’entrata in vigore della norma interpretativa/di conferma, se interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che esoneri dal pagamento delle sanzioni civili per quel periodo.
  • La deduzione in cassazione della prescrizione dei contributi previdenziali richiede specifica allegazione di tutti i fatti rilevanti e un quadro processuale completo; in mancanza, la censura è inammissibile perché la Corte di legittimità non può svolgere nuove indagini di fatto.
  • Il differimento generale del termine di versamento dei contributi incide sul dies a quo della prescrizione e deve essere considerato anche per i contributi dovuti dagli avvocati alla Gestione separata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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