Cassazione Penale, Sentenza n. 49254/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (hashish e marijuana) del 5/9/2018. Due motivi: 1) errata applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità, percheé la Corte avrebbe valutato solo il dato quantitativo; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per omissione di motivazione circa le attenuanti generiche e contraddittorità nel negarle per presunta abitualità nonostante l'unica cessione accertata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) la valutazione della lieve entità è complessiva e la Corte d'appello ha correttamente escluso il quinto comma dell'art. 73 sulla base della quantità netta (266,1 g) e dell'alto grado di purezza (pari a 817,2 dosi medie ricavabili); b) il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stato adeguatamente motivato sulla base delle modalità dell'azione e della consistente disponibilità di più sostanze, che indicano attività stabile/abituale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La nozione di "lieve entità" va valutata globalmente su tutti gli indici del caso concreto; non è esclusa per attività di spaccio non occasionale. Tuttavia, quantità e grado di purezza possono assumere valore assorbente e giustificare l'esclusione della lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi I-bis e IV
Norme che descrivono le fattispecie penalmente rilevanti contestate (cessione e detenzione ai fini di spaccio); usate per ricondurre i fatti alle ipotesi di reato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Limita i motivi proponibili in cassazione; il ricorso deve attenersi ai motivi di legittimità ammessi e non può riformulare apprezzamenti di merito non censibili
Regola le circostanze attenuanti generiche; la loro concessione o negazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve fornire ragioni ostative di rilievo ma non è tenuto a prendere in esame ogni elemento prospettato dall'imputato
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese del procedimento e possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile
Consentono la trattazione del ricorso con procedura scritta (utilizzata nel procedimento in esame); non incidono sul merito sostanziale
Massime di principio
- La verifica della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 è globale: vanno considerate quantità, purezza, modalità di detenzione e altri indici; uno di questi elementi (es. elevata purezza o grande quantitativo) può assumere valore decisivo.
- La presenza di scorte rilevanti e di più tipi di stupefacente può legittimamente far ritenere attività di spaccio stabile/abituale anche se è documentata una sola cessione al momento dell'arresto.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; il giudice deve motivare le ragioni ostative ma non è tenuto a discutere ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
- In cassazione non è consentito trasformare censura di merito in motivo di diritto: i ricorsi contrari alla giurisprudenza consolidata o che ripropongono valutazioni di fatto sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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