Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49254/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (hashish e marijuana) del 5/9/2018. Due motivi: 1) errata applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità, percheé la Corte avrebbe valutato solo il dato quantitativo; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per omissione di motivazione circa le attenuanti generiche e contraddittorità nel negarle per presunta abitualità nonostante l'unica cessione accertata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) la valutazione della lieve entità è complessiva e la Corte d'appello ha correttamente escluso il quinto comma dell'art. 73 sulla base della quantità netta (266,1 g) e dell'alto grado di purezza (pari a 817,2 dosi medie ricavabili); b) il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stato adeguatamente motivato sulla base delle modalità dell'azione e della consistente disponibilità di più sostanze, che indicano attività stabile/abituale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La verifica della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 è globale: vanno considerate quantità, purezza, modalità di detenzione e altri indici; uno di questi elementi (es. elevata purezza o grande quantitativo) può assumere valore decisivo.
  • La presenza di scorte rilevanti e di più tipi di stupefacente può legittimamente far ritenere attività di spaccio stabile/abituale anche se è documentata una sola cessione al momento dell'arresto.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; il giudice deve motivare le ragioni ostative ma non è tenuto a discutere ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
  • In cassazione non è consentito trasformare censura di merito in motivo di diritto: i ricorsi contrari alla giurisprudenza consolidata o che ripropongono valutazioni di fatto sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.