Cassazione Civile, Ordinanza n. 01190/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
I proprietari di una porzione di fabbricato adivano il giudice chiedendo il risarcimento del danno per asserita occupazione abusiva del loro fondo e per la violazione delle distanze tra la loro proprietà e la stazione ferroviaria realizzata sul fondo confinante. In primo grado era stata accertata la violazione delle norme regolamentari sulle distanze e la società era stata condannata al risarcimento del deprezzamento del cespite. In appello, la società sosteneva che l’opera era stata realizzata nel rispetto della concessione edilizia e dei grafici approvati, che non vi era sconfinamento nella proprietà attorea, che il regolamento edilizio comunale non era applicabile alla fattispecie oppure non integrava la disciplina codicistica, e che comunque non vi fosse violazione delle distanze legali. I proprietari ricorrevano per cassazione denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente e violazione degli artt. 116, 872 e 873 c.c. e dell’art. 10 del regolamento edilizio comunale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la controparte come ente pubblico e avesse escluso l’applicabilità delle distanze tra casamenti previste dal regolamento locale, ritenuto invece integrativo delle norme codicistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome; in particolare, ha valorizzato il principio per cui la disciplina delle distanze dettata dall’art. 873 c.c. non si applica alle opere pubbliche, per le quali il proprietario confinante ha tutela solo indennitaria nei limiti previsti dalla disciplina sull’atto lecito della pubblica amministrazione. Ha inoltre affermato che la stazione ferroviaria era indubbiamente un’opera pubblica e che, essendo stata realizzata in conformità alla concessione edilizia e al progetto approvato, non era configurabile un risarcimento del danno da illegittima violazione delle distanze. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
recte art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione inesistente o apparente è stata esclusa, poiché la decisione di merito era sorretta da una motivazione articolata e plurima.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
È richiamato quale parametro della nullità processuale denunciata, ma la censura è stata respinta.
La violazione dell’apprezzamento delle prove è stata dedotta dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 872, secondo comma, c.c.
Non consente il risarcimento invocato quando l’opera realizzata è un’opera pubblica; la violazione delle distanze non è tutela azionabile in forma risarcitoria nel caso deciso.
La disciplina delle distanze tra costruzioni non si applica alle opere pubbliche, rispetto alle quali prevale la natura pubblica dell’intervento.
art. 879, primo comma, c.c.
L’esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina sulle distanze è richiamata come fondamento implicito dell’esclusione applicata al caso.
art. 10 del regolamento edilizio del Comune di Portici
È stato ritenuto riferito alla distanza tra due casamenti o abitazioni e non estensibile all’opera pubblica in questione; comunque non integrativo della disciplina codicistica dei rapporti di vicinato.
L’azione proposta era qualificata come azione aquiliana, ma non poteva essere accolta in mancanza di un illecito per violazione delle distanze in presenza di opera pubblica.
art. 46 della legge n. 2359/1865
Viene richiamato quale base della tutela indennitaria per il pregiudizio da opera pubblica legittimamente realizzata a distanza interlegale.
art. 44 del d.P.R. n. 327/2001
È evocato quale successiva disposizione che riconosce la tutela indennitaria per il pregiudizio derivante dall’opera pubblica.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e le conclusioni scritte del P.M.
Richiamato solo per il sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione, poi definito con rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata disposta, in caso di rigetto del ricorso, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina delle distanze legali tra costruzioni, dettata dagli artt. 873 e ss. c.c., non si applica in via automatica alle opere pubbliche: quando l’intervento è qualificabile come opera pubblica, il proprietario confinante non può ottenere la riduzione in pristino sulla base della sola violazione delle distanze, ma ha eventualmente tutela indennitaria nei limiti previsti dalla legge.
- Se una sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna di esse è idonea da sola a sorreggere il decisum, è sufficiente che una sola di tali rationes resista alle censure per rendere irrilevante l’esame delle altre doglianze.
- La presenza di una concessione edilizia non impugnata e la realizzazione dell’opera in conformità al progetto approvato escludono, nel caso di opera pubblica, la configurabilità di una responsabilità risarcitoria per mera violazione delle distanze tra costruzioni.
- L’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. fondata sull’asserita violazione delle distanze non può essere trasformata d’ufficio in domanda di indennizzo per atto lecito della pubblica amministrazione, poiché le due azioni hanno petitum e causa petendi diversi.
- I regolamenti edilizi locali che perseguono finalità urbanistiche generali possono non avere carattere integrativo della disciplina civilistica dei rapporti di vicinato e, in mancanza di specifica estensione, non si applicano a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
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