Cassazione Civile, Ordinanza n. 12823/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una tecnologa di III livello assunta a tempo determinato nel 2012 e più volte prorogata fino al 2015 presso il CNR. La lavoratrice, riassunto il giudizio dopo declinatoria di giurisdizione del TAR, ha chiesto di essere stabilizzata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, sostenendo che l’Ente avesse già proceduto all’assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e che, comunque, dovesse prima procedere alla sua stabilizzazione rispetto all’indizione di una procedura riservata per altro personale flessibile. La Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che il comma 1 dell’art. 20 attribuisca una mera facoltà discrezionale e non un obbligo, che la legge non stabilisca un ordine di priorità tra stabilizzazione ex comma 1 e concorso riservato ex comma 2, e che la scelta dell’Amministrazione di privilegiare il concorso non violi buona fede, correttezza, né gli artt. 3 e 97 Cost. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 97 Cost., assumendo che la stabilizzazione fosse dovuta una volta presentata manifestazione di interesse e posseduti i requisiti; violazione della l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, con allegata discriminazione tra precari; violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017; abuso del diritto e illogicità manifesta per la pretesa disparità di trattamento tra precari equivalenti. È stata anche depositata documentazione ex art. 372 c.p.c. relativa ad assunzioni successive di altri precari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 prevede una facoltà discrezionale di stabilizzazione e non un obbligo, ribadendo un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite e da successive pronunce. Ha inoltre escluso che la legge imponga una priorità tra la procedura di stabilizzazione e le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2, ritenendo legittima la scelta dell’Amministrazione di dare precedenza al concorso, in quanto il reclutamento per concorso è forma ordinaria, imparziale e coerente con gli artt. 3 e 97 Cost. È stata ritenuta inammissibile la documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c. perché relativa a fatti nuovi, non dedotti nel merito e successivi alla definizione del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017
"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020... assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti"
La disposizione attribuisce alle amministrazioni una mera facoltà discrezionale di stabilizzazione, non un obbligo; il diritto soggettivo pieno del lavoratore sorge solo una volta che la facoltà sia stata esercitata.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
"Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire... procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili"
La norma consente procedure concorsuali riservate senza imporre una priorità temporale rispetto alla stabilizzazione del comma 1; l’Amministrazione può scegliere l’ordine delle iniziative nel rispetto del quadro normativo.
art. 1, comma 12, d.lgs. n. 75/2017
"Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La priorità è espressamente riferita al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e distingue tale categoria dai precari non più in servizio.
La legge delega contempla sia la valorizzazione dell’esperienza acquisita nei concorsi, sia altri strumenti di reclutamento, ma non stabilisce un ordine di priorità tra stabilizzazione e concorso pubblico.
La deduzione della ricorrente non è stata ritenuta decisiva; in ogni caso non risulta applicabile, nella specie, a fondare un obbligo di concludere con stabilizzazione una procedura che l’amministrazione non aveva avviato nei confronti del personale non prioritario.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato come base del motivo, ma la Corte nega che dalla norma possa derivare un diritto alla stabilizzazione in presenza della sola manifestazione di interesse e del possesso dei requisiti.
art. 3 Cost.
Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché è ragionevole la distinzione tra personale precario in servizio e personale cessato, nonché la preferenza per il concorso come forma ordinaria di assunzione.
art. 97 Cost.
La scelta di privilegiare il concorso pubblico è conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, oltre che alla selezione dei più capaci e meritevoli.
La produzione documentale in cassazione è stata ritenuta inammissibile perché relativa a fatti non considerati nella sentenza impugnata e, soprattutto, successivi al giudizio di merito.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocati dalla ricorrente.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La stabilizzazione del personale precario prevista da norme speciali può essere configurata come facoltà dell’amministrazione e non come diritto automatico del lavoratore, salvo che la legge la renda espressamente obbligatoria o che l’amministrazione abbia già esercitato la relativa opzione.
- In assenza di una previsione normativa espressa, non può desumersi un ordine di priorità assoluto tra procedura di stabilizzazione e concorso riservato: la scelta dell’amministrazione resta discrezionale entro i limiti di legge e di coerenza con il piano dei fabbisogni e la copertura finanziaria.
- La preferenza per il concorso pubblico è, di regola, compatibile con gli artt. 3 e 97 Cost., perché il concorso costituisce la forma ordinaria, imparziale e selettiva di reclutamento nella pubblica amministrazione.
- La distinzione tra personale precario in servizio e personale che non è più in servizio può giustificare un trattamento differenziato senza integrare discriminazione costituzionalmente rilevante, quando la finalità normativa sia quella di valorizzare esperienza professionale attuale e rapporto ancora in essere.
- In cassazione non sono ammissibili produzioni documentali dirette a introdurre fatti nuovi, non esaminati nel giudizio di merito o successivi alla sua definizione.
- La mera manifestazione di interesse del lavoratore e il possesso dei requisiti di legge non sono sufficienti, da soli, a trasformare la facoltà di stabilizzazione dell’amministrazione in un diritto soggettivo alla assunzione a tempo indeterminato.
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