Cassazione Penale, Sentenza n. 18448/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca disposta ex art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990; si lamenta che la confisca sia stata disposta con formula di stile senza indicare la provenienza del denaro sequestrato (euro 13.555) e senza una giustificazione adeguata della sproporzione rispetto alla capacità reddituale e alle condizioni economiche dell'imputato, non risultando incompatibile con l'attività lavorativa svolta
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte relativa alla confisca della somma di euro 13.555 e ha rinviato per nuovo giudizio sulla confisca al Tribunale di Modena in diversa persona fisica. La condanna sostanziale (pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 60.000,00) riferita al patteggiamento è rimasta valida; è stata invece censurata e disposta la rinnovazione del giudizio solo sul punto della confisca per carenza motivazionale
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; la brevità motivazionale propria del rito non esonera dalla necessità di motivare adeguatamente l'applicazione di misure di sicurezza quali la confisca quando non siano parte dell'accordo
art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alla normativa sulla confisca (art. 240-bis c.p.) per il delitto previsto dall'art. 73 DPR 309/1990; consente la confisca 'allargata' del denaro rinvenuto in relazione a reati di stupefacenti ma richiede specifica motivazione
Norma della cd. confisca 'allargata': la confisca del profitto o del prezzo del reato e dei beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste; il giudice deve motivare sulla provenienza del denaro e sulla sproporzione tra patrimoni e redditi
Confisca ordinaria; la Corte osserva che per il reato di detenzione illecita non è applicabile la confisca ex art. 240 (né l'art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990) pensata per la cessione
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi rilevanti)
Definisce i reati relativi agli stupefacenti (distinzione tra detenzione e cessione); la natura dell'imputazione (detenzione) impone limiti all'uso di talune figure di confisca e un onere motivazionale diverso
Procedura generale di impugnazione per vizio di motivazione: la sentenza di patteggiamento che non abbia accordato la misura di sicurezza è infatti impugnabile per motivazione ai sensi di questa norma
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti della cassazione nelle sentenze di patteggiamento quando la misura di sicurezza sia stata oggetto di accordo tra le parti; nel caso in esame la confisca non era frutto dell'accordo, perciò non opera il limite
Massime di principio
- In sede di patteggiamento la motivazione può essere sintetica, ma non lo è quando il giudice impone la confisca: la confisca 'allargata' richiede motivazione specifica sulla provenienza del denaro e sulla sua sproporzione rispetto a redditi e patrimoni
- Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo tra le parti, la relativa statuizione è impugnabile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.) e la Cassazione può annullarla per carenza motivazionale
- Per i reati di detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammessa solo nei limiti previsti dall'art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis DPR 309/1990); non sono applicabili automaticamente le norme sulla confisca previste per la cessione
- Il giudice deve esaminare e motivare l'attendibilità delle giustificazioni del debitore circa la provenienza dei fondi e valutare la sproporzione tra somme rinvenute e capacità reddituale: formule di stile o affermazioni generiche sono insufficienti e possono portare all'annullamento
- La Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità di una misura di sicurezza anche quando la impugnazione sia inammissibile, salvo casi di tardività del ricorso; in pratica, errori di motivazione sulla confisca possono essere corretti d'ufficio dalla Corte
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