Cassazione Civile, Ordinanza n. 35203/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla gestione separata da un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, tenuto al versamento del solo contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma aveva escluso il credito per gli anni 2009 e 2010 per prescrizione, facendo decorrere il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di pagamento (16.6.2010 per il 2009 e 6.7.2011 per il 2010) e rilevando che le richieste erano state notificate dopo il quinquennio. L'ente ricorrente ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10.6.2010, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare il differimento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi relativo all'anno 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi, e ha precisato che ai fini del dies a quo rileva anche il differimento del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. 10.6.2010. Poiché per i contributi relativi al 2009 il termine era stato differito al 6.7.2010, la decorrenza della prescrizione non poteva essere fissata al 16.6.2010 come aveva fatto la Corte d'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di sospensione/interruzione della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995
Costituisce la base normativa dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dei contributi dovuti.
Prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Richiamato nel motivo per il termine di versamento dei contributi.
D.P.C.M. 10.6.2010
È ritenuto fonte normativa regolamentare, con efficacia di differimento dei termini di versamento al 6 luglio 2010 per le condizioni previste.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
La prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento dei contributi.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Collega la scadenza dei versamenti contributivi ai termini fiscali dichiarativi.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010
entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
Ha differito il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti che rientrano nelle condizioni previste dalla norma.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
Costituisce la delega che legittima l'emanazione del D.P.C.M. come atto attuativo.
Norma sul procedimento camerale non partecipato nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla data di scadenza del termine stabilito per il loro versamento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche eventuali differimenti normativi del termine di pagamento, compresi quelli disposti con D.P.C.M. attuativi della disciplina fiscale e previdenziale.
- La determinazione del dies a quo della prescrizione è questione di diritto, che il giudice può e deve individuare sulla base delle norme applicabili e dei dati emergenti dagli atti, senza essere vincolato dalle sole allegazioni delle parti.
- I D.P.C.M. emanati in attuazione o integrazione della legge, quando incidono sui termini di versamento, hanno natura regolamentare e rilevano come fonte normativa ai fini del calcolo della prescrizione.
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