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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una società di persone operante come agenzia assicurativa. Il socio accomandatario, che era anche amministratore e titolare del requisito professionale necessario per l’attività, comunicò il recesso dalla società; nel frattempo, secondo l’accertamento di merito, avrebbe disdetto a nome della società il contratto di agenzia con una compagnia assicurativa e, subito dopo, avrebbe fatto assumere quel medesimo rapporto dalla propria nuova società familiare, con trasferimento del portafoglio clienti. La società e il socio superstite chiesero il risarcimento dei danni per mala gestio e violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. I giudici di merito riconobbero la condotta illecita ma esclusero il danno, ritenendo che, essendo il recesso efficace dopo un anno e essendo il socio uscente l’unico abilitato all’attività, la perdita del portafoglio fosse sostanzialmente inevitabile; la Corte d’appello limitò comunque l’illecito al periodo tra comunicazione del recesso ed efficacia dello stesso. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione degli artt. 2260 e 2301 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ristretto l’illecito a un solo anno, trascurando che la società avrebbe potuto sostituire il socio recedente con altro soggetto abilitato e conservare il rapporto di agenzia e il portafoglio clienti; 2) violazione degli stessi articoli per avere escluso il danno alla società, pur trattandosi di danno all’ente collettivo e non personale del socio, e perché il lucro cessante sarebbe stato quantificabile con capitalizzazione degli utili/provvigioni; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso il danno senza considerare la consulenza di parte e senza disporre una c.t.u. ritenuta necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto errata la sussunzione operata dalla Corte territoriale: la condotta del socio accomandatario che, dopo aver disdetto il contratto di agenzia a nome della società, lo assume in proprio trasferendo il portafoglio a una società a lui riferibile, integra concorrenza illecita ex art. 2301 c.c.; il legittimo recesso del socio non esclude di per sé il danno, perché la società aveva il diritto di reperire un sostituto abilitato e di conservare il rapporto. La quantificazione del danno dovrà essere rinnovata dal giudice di merito, anche con ausilio tecnico, secondo criteri di reddito aziendale prospettico e avendo riguardo alla differenza tra mancati ricavi e costi non sostenuti. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2260 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della responsabilità dell’amministratore/socio per mala gestio; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma, ma viene evocato nel quadro della responsabilità per gestione non corretta.

  • art. 2301 c.c.

    Stabilisce il divieto di concorrenza del socio di società personale e il diritto della società al risarcimento dei danni in caso di inosservanza; la Corte afferma che la disdetta del contratto di agenzia a nome della società e la sua successiva assunzione in proprio, con trasferimento del portafoglio clienti, integrano concorrenza illecita risarcibile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come espressione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra soci e con la società.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come fondamento del principio di buona fede e correttezza applicabile anche ai rapporti societari.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per affermare che la sussunzione della fattispecie concreta sotto la norma è giudizio di diritto censurabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla mancata considerazione della consulenza di parte e alla mancata ammissione di c.t.u.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata considerazione degli elementi tecnici.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra soci delle società personali opera il principio di buona fede e correttezza, il quale impone di non porre in essere condotte che, pur formalmente collegate al recesso, si traducano in appropriazione immediata e surrettizia dell’avviamento o del portafoglio clienti della società.
  • Integra violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. la condotta del socio accomandatario che, dopo aver agito per la società disdettando un rapporto di agenzia, assuma poi in proprio il medesimo rapporto, facendo transitare clientela e portafoglio verso una società a lui riferibile.
  • Il legittimo recesso del socio non esclude automaticamente la sussistenza del danno alla società: occorre verificare se, nel tempo dovuto al preavviso e all’efficacia del recesso, la società avrebbe potuto sostituire il socio uscente e conservare il rapporto produttivo.
  • La quantificazione del danno da concorrenza illecita societaria va effettuata dal giudice di merito in base al reddito aziendale prospettico, considerando la differenza tra i mancati ricavi e i costi non sostenuti, e può richiedere l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio.
  • La sussunzione della fattispecie concreta nella norma è un giudizio di diritto, sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., mentre l’accertamento dei fatti storici resta riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaAmministratoriRicorso per cassazione
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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