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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27238/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all’anno d’imposta 2012, a seguito del disconoscimento di un credito IVA indicato in una dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni, considerata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1988. Il contribuente aveva contestato la pretesa deducendo il diritto alla detrazione del credito IVA risultante dalle scritture contabili e dalle fatture riferite a operazioni effettuate nel periodo d’imposta, sostenendo che non dovesse essere provato anche il pagamento delle fatture. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo non dimostrata l’esistenza del credito e, in particolare, la prova dell’effettivo pagamento delle fatture. In cassazione il ricorrente ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 322/1998, degli artt. 19, 27, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, per il riconoscimento del credito IVA è sufficiente dimostrare i presupposti sostanziali e formali della detrazione, senza necessità di provare il pagamento delle fatture.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricostruito il sistema della detrazione IVA alla luce del diritto unionale e della normativa interna, affermando che il diritto sorge quando l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato se il soggetto passivo dimostra sia il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi sia il presupposto formale del possesso di una fattura valida e annotata nei registri IVA. Ha escluso che sia richiesta anche la prova del pagamento della fattura, perché ciò introdurrebbe un requisito ulteriore non previsto dalla disciplina e incompatibile con il principio di neutralità dell’IVA. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma che consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 8 del d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina sul riconoscimento del credito IVA in caso di omessa dichiarazione; nel testo non viene sviluppata un’interpretazione autonoma di questa norma oltre al suo coordinamento con la disciplina IVA.

  • art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1988

    La dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni è considerata omessa.

  • artt. 19, 27, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati come base della disciplina IVA applicabile alla detrazione e al controllo del credito; la Corte valorizza in particolare gli artt. 19 e seguenti, in coordinamento con il diritto unionale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti della detrazione, in presenza di contestazione dell’Amministrazione, ricade sul soggetto passivo che invoca il diritto.

  • articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE

    L’IVA deve applicarsi fino al consumo finale; il riferimento serve a fondare il principio di neutralità dell’imposta.

  • articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile; la Corte usa tali norme per individuare il requisito sostanziale della detrazione.

  • articolo 168 della direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione spetta se i beni e servizi sono impiegati per operazioni imponibili; da qui la Corte ricava il requisito sostanziale della detrazione.

  • articolo 178 della direttiva 2006/112/CE

    L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di una valida fattura registrata, cioè al requisito formale.

  • articoli 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, della direttiva 77/388/CEE

    Dal loro combinato disposto si ricava che l’esercizio del diritto alla deduzione è, di regola, connesso al possesso dell’originale della fattura o di documento equivalente.

  • articolo 10, n. 2, della direttiva 77/388/CEE

    Serve a collegare l’esigibilità dell’imposta al momento della cessione di beni o prestazione di servizi.

  • art. 6 del d.P.R. n. 633/1972

    Individua il momento di effettuazione delle operazioni; la Corte lo usa per affermare che l’IVA diviene esigibile, di regola, in tale momento.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA richiede la compresenza di un requisito sostanziale, consistente nell’effettuazione dell’operazione imponibile e nell’esigibilità dell’imposta, e di un requisito formale, consistente nel possesso di una valida fattura annotata nei registri IVA.
  • In caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che invoca la detrazione deve provare i presupposti sostanziali e formali del diritto, secondo l’art. 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova.
  • Non può essere imposto, quale ulteriore condizione per la detrazione IVA, anche il pagamento della fattura, poiché tale requisito non è previsto dalla disciplina interna o unionale e inciderebbe sul principio di neutralità dell’imposta.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto della detrazione IVA sulla mancata prova del pagamento delle fatture, la decisione è erronea perché applica un criterio non previsto dalla normativa di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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