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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15932/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2011 e 2012, emessa a seguito del mancato pagamento di somme indicate in un avviso di accertamento. La società contribuente ha contestato l'ingiunzione deducendo: la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento da parte del Comune; la prescrizione quinquennale del credito; il difetto di legittimazione attiva della concessionaria a riscuotere per il periodo anteriore alla stipula del contratto del 4 agosto 2016 con il Comune. In primo grado il ricorso è stato rigettato, mentre in appello la CTR ha accolto l'impugnazione ritenendo carente la legittimazione attiva della concessionaria. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe valutato la convenzione di affidamento del 2016 e soprattutto il contratto del 24 giugno 2009; (3) violazione delle norme sulla competenza del consiglio comunale e sull'attribuzione degli incarichi, per avere la CTR ritenuto che l'affidamento richiedesse una competenza esclusiva del consiglio comunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui la CTR aveva omesso di esaminare il contratto del 24 giugno 2009, ritenuto astrattamente decisivo perché idoneo a provare il fatto costitutivo del rapporto giuridico tra Comune e concessionaria, e ha assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel primo motivo come norma processuale la cui violazione avrebbe determinato nullità per omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché l'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata implicitamente disattesa dall'accoglimento del gravame.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 35 d.lgs. 546/1992 nel primo motivo; la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia in presenza di una decisione incompatibile con l'eccezione sollevata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base del secondo motivo, accolto perché la CTR ha omesso l'esame di un fatto/documento decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'autosufficienza del ricorso è rispettata se gli atti/documenti sono riassunti o trascritti nei passaggi essenziali e se ne è indicata la sede processuale di produzione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in tema di deposito dei documenti indicati nel ricorso, ritenuto assolto tramite il riferimento alla fase di produzione nel fascicolo informatico.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    invocato per affermare che il principio di autosufficienza non deve tradursi in eccessivo formalismo.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la produzione telematica degli atti nel processo tributario e per precisare come debba essere individuata la fase di produzione del documento.

  • art. 42, comma 2, lett. e) e f), d.lgs. n. 267 del 2000

    norma invocata nel terzo motivo e richiamata dalla CTR per sostenere la competenza esclusiva del consiglio comunale; la censura resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel terzo motivo di ricorso sulla distribuzione delle competenze in materia di affidamento di incarichi; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito in modo incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione processuale sollevata, poiché l'eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza è soddisfatto se i documenti rilevanti sono indicati con precisione, riassunti o trascritti nei passaggi essenziali e collocati nella corretta fase di produzione processuale; nel processo tributario la produzione telematica consente di identificare tale fase.
  • Ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito non considera un documento o un fatto storico astrattamente idoneo a dimostrare il rapporto giuridico controverso e tale omissione ha potenziale incidenza sulla decisione.
  • L'omesso esame di un documento decisivo comporta cassazione con rinvio quando la sua valutazione è necessaria per verificare il fondamento della decisione impugnata, specie in tema di legittimazione attiva del soggetto che agisce per la riscossione.
  • Quando il ricorso contiene più censure e una di esse conduce all'accoglimento, le ulteriori questioni che dipendono logicamente dalla prima possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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