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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16388/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio disponeva la variazione di classamento di alcuni immobili siti in Roma. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado per insufficienza della motivazione. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR lo dichiarava inammissibile perché notificato tramite raccomandata gestita da un operatore di posta privata, con data illeggibile, ritenendo la notificazione effettuata in forme non previste dalla legge e quindi nulla. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della normativa sulla notificazione degli atti mediante servizio postale, sostenendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento costituirebbe modalità equiparata alle notifiche postali ex art. 149 c.p.c. e che il monopolio di Poste italiane sarebbe ormai superato; 2) violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., assumendo che, in ogni caso, la costituzione dell'appellata in grado di appello avrebbe sanato l'eventuale nullità della notificazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha verificato d'ufficio la tempestività dell'appello: ha rilevato che la notifica, eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo rilevante, era nulla e non inesistente, ma che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non incide sulla tempestività quando manca certezza legale della data di consegna; in concreto, la spedizione era del 2 marzo 2017 e la ricezione del 13 marzo 2017, oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 2 agosto 2016, aumentato per la sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi di ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 299 del 2020 sulla notificazione a mezzo operatore postale privato. Ha affermato che, ai fini del controllo della tempestività dell'appello, non può attribuirsi valore alla sola data di spedizione del plico affidato al corriere privato, perché l'operatore privo di titolo non ha poteri certificativi idonei a garantire la certezza legale della data. Accertata la ricezione dell'appello oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e art. 51 d.lgs. 546/1992, la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in considerazione del successivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali applicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 261/1999, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    Richiamato per sostenere la disciplina del servizio postale e la possibilità di notificazione tramite operatori postali; la Corte, però, fa leva sul quadro successivo alla direttiva 2008/6/CE e sulla mancanza di titolo abilitativo dell'operatore privato nel periodo considerato.

  • d.lgs. n. 58/2011

    Richiamato come modifica della disciplina postale nel contesto della censura dell'Agenzia.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16

    Richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • L. n. 124/2017, artt. 1, commi 57 e 58

    Indicata come intervento normativo che ha introdotto il diverso regime delle notificazioni postali private.

  • L. n. 890/1982

    Richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'equiparazione della raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alle notificazioni eseguite tramite servizio postale.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 291 c.p.c.

    Invocato per sostenere la sanabilità del vizio notificatorio.

  • art. 327 c.p.c.

    Utilizzato per individuare il termine lungo di sei mesi per proporre appello quando la sentenza non è notificata.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 51

    Applicato per affermare la tardività dell'appello tributario oltre il termine di decadenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che l'onere di provare la tempestività della notificazione grava su chi propone l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non sana il difetto di tempestività dell'impugnazione quando manchi certezza legale della data di consegna all'operatore, perché quest'ultimo non è munito di poteri certificativi.
  • Ai fini del rispetto del termine per impugnare, quando l'atto è affidato a un operatore postale privato privo di titolo, non rileva la sola data di spedizione, ma occorre la prova del momento in cui l'atto è stato ricevuto dal destinatario.
  • La tempestività dell'impugnazione è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché attiene a termini di decadenza posti a tutela di interessi indisponibili.
  • L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava sulla parte che propone l'atto.
  • La costituzione della parte appellata non sana la tardività dell'impugnazione quando il termine per proporla è decorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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