Cassazione Civile, Ordinanza n. 02330/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un dipinto poi risultato di provenienza illecita e sottoposto a sequestro penale, con successiva restituzione al legittimo proprietario. Gli acquirenti hanno agito per ottenere la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno, deducendo la totale evizione del bene. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha accolto la domanda di garanzia per evizione. In cassazione il venditore ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1483 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato l'evizione nonostante la sua buona fede; 2) violazione dell'art. 1483 c.c. per non avere considerato che gli acquirenti, quali terzi in buona fede, avrebbero potuto resistere all'evizione; 3) violazione dell'art. 1153 c.c. sostenendo che dovesse operare il principio del possesso vale titolo, con conseguente attribuzione della proprietà del quadro al venditore possessore. La parte controinteressata ha resistito; la terza chiamata ha proposto ricorso incidentale, poi non coltivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure perché la garanzia per evizione opera in base al solo dato oggettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa o buona fede del venditore e dalla buona fede o conoscenza dell'acquirente circa la possibile evizione. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'evizione, non è necessario che il compratore perda il possesso materiale del bene: è sufficiente che l'acquisto del diritto sia impedito dal diritto del terzo sul bene. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 1153 c.c. nel caso in cui il diritto dell'acquirente sia travolto dall'evizione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto per mancato deposito dell'istanza di decisione nei termini previsti dall'art. 380-bis c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti principali, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La garanzia per evizione sorge per il mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato; non rilevano la buona o mala fede del venditore né la buona fede dell'acquirente.
La garanzia per evizione sanziona l'inadempimento dell'obbligazione del venditore di assicurare il pacifico godimento e trasferimento del diritto.
La regola del possesso vale titolo non può essere invocata per escludere la garanzia per evizione quando l'acquisto del diritto è impedito dal diritto del terzo sul bene.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge contro la decisione di merito.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto perché la parte non ha depositato istanza di decisione nei termini dopo la proposta di definizione anticipata.
La Corte richiama la disciplina della proposta di definizione accelerata e chiarisce che non vi è incompatibilità del collegio con il magistrato che l'ha formulata.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono applicate le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna della parte soccombente a una somma equitativa e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La garanzia per evizione nella compravendita opera in base a un criterio oggettivo: basta che il diritto acquistato dall'acquirente venga travolto o reso inefficace dal diritto del terzo sul bene.
- Ai fini dell'evizione non è decisiva la buona o mala fede del venditore, né la conoscenza dell'acquirente della possibile causa di futura evizione.
- L'evizione presuppone la perdita giuridica del diritto acquistato, non necessariamente la perdita del possesso materiale del bene.
- La disciplina del possesso vale titolo non impedisce l'operatività della garanzia per evizione quando il diritto del terzo sul bene impedisce l'acquisto dell'acquirente.
- La garanzia per evizione ha funzione ripristinatoria dell'equilibrio sinallagmatico, mirando a rimediare al mancato conseguimento del risultato traslativo promesso dal venditore.
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