Cassazione Civile, Ordinanza n. 16750/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998. Nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Sassari, dopo un rinvio dovuto alla mancata comparizione ad una precedente udienza, il procedimento è stato cancellato dal ruolo ex artt. 181 e 309 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo, in sostanza, che nel giudizio di opposizione all'espulsione non poteva essere applicata la sanzione processuale della cancellazione per mancata comparizione della parte istante, trattandosi di controversia avente ad oggetto il diritto di libertà della persona e soggetta a rito speciale improntato a concentrazione e speditezza, nel quale il giudizio è governato dall'impulso d'ufficio e il giudice deve comunque decidere nel merito una volta verificata la ritualità degli atti che consentono la comparizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, la mancata comparizione della parte istante non comporta conseguenze sanzionatorie sul piano processuale; il giudice, verificata la ritualità degli atti diretti a consentire la comparizione, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnazione. Per tale ragione ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di Pace di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina il provvedimento prefettizio di espulsione oggetto dell'opposizione
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
il giudizio di opposizione all'espulsione è assoggettato a un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza
non sono applicabili in modo tale da giustificare la cancellazione dal ruolo per mancata comparizione della parte istante nel giudizio di opposizione all'espulsione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina automaticamente la cancellazione della causa dal ruolo né altre sanzioni processuali equivalenti.
- Quando la controversia riguarda il diritto di libertà della persona ed è assoggettata a un rito speciale improntato a concentrazione e speditezza, il processo, pur instaurato su istanza di parte, è retto dall'impulso d'ufficio nella sua prosecuzione.
- In tale tipo di procedimento, verificata la ritualità degli atti volti a consentire la comparizione delle parti, il giudice deve comunque decidere nel merito l'impugnazione proposta.
- Le disposizioni sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione non possono essere applicate in modo da impedire la decisione di merito in controversie che richiedono una tutela giurisdizionale particolarmente celere e officiosa.
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