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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28303/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da una proposta d'acquisto immobiliare sottoscritta nel 2002. La società poi convenuta in giudizio dalla controparte aveva versato un acconto e chiedeva, in via principale, l'accertamento della risoluzione della proposta con condanna alla restituzione del doppio della caparra e, in subordine, la restituzione dell'acconto. La società destinataria della domanda si era opposta e, in riconvenzionale, aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con diritto a trattenere l'acconto. Il Tribunale aveva condannato la società immobiliare alla restituzione di parte della somma, ritenendo che la controparte avesse agito senza buona fede nella fase delle trattative, e aveva posto la residua differenza a carico del mediatore. In appello la decisione veniva riformulata nel senso della validità della modifica della domanda da risoluzione ad annullamento e della sussistenza di dolo decettivo ed errore essenziale in capo alla promissaria acquirente. Con il ricorso per cassazione la società immobiliare deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto ammissibile la modifica della domanda nonostante il Tribunale l'avesse giudicata inammissibile e tale capo non fosse stato impugnato; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare massime giurisprudenziali senza indicare le prove e le ragioni del convincimento; 3) in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva riqualificato la domanda nonostante sul punto il Tribunale avesse pronunciato in senso contrario e tale statuizione non fosse stata impugnata, con conseguente violazione dei limiti devolutivi e del giudicato interno. Ha accolto anche il secondo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello è stata qualificata come meramente apparente: la Corte territoriale aveva affermato conclusioni su contratto concluso, dolo e errore essenziale senza dare conto delle emergenze istruttorie e del percorso logico-giuridico seguito. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte richiama il tema della modificazione consentita della domanda, ma censura la decisione di merito perché la riqualificazione è avvenuta in contrasto con la statuizione del primo giudice non impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    È violato quando il giudice di appello si pronuncia in modo incompatibile con il perimetro devolutivo e con una statuizione di primo grado non censurata.

  • art. 324 c.p.c.

    La statuizione del Tribunale non impugnata è divenuta irrevocabile e non poteva essere superata dal giudice d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non solo graficamente esistente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione con riferimento al caso concreto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il ricorso lamenta la mancata indicazione delle prove poste a base della decisione.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato come clausola generale di buona fede nelle trattative, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, limitandosi a censurare la motivazione apparente.

  • art. 1429 c.c.

    È evocato nel ragionamento della Corte territoriale in relazione all'errore essenziale, ma la Cassazione censura l'assenza di adeguata motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione nel senso del 'minimo costituzionale'.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    La Corte ricorda che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un capo della sentenza di primo grado non è stato impugnato, esso si consolida e il giudice d'appello non può riformarlo indirettamente riqualificando la domanda o la fattispecie in modo incompatibile con quel capo ormai irrevocabile.
  • La modificazione della domanda in corso di causa va valutata nei limiti consentiti dal codice di rito, ma il giudice non può prescindere dal giudicato interno formatosi su una statuizione non impugnata.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non rende percepibile il ragionamento decisorio sul caso concreto.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre un mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali e probatori da cui trae il proprio convincimento; una sommaria evocazione di massime o principi astratti non basta se non è calata nello specifico accertamento di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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