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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29286/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il rigetto è dipeso dall'inammissibilità di entrambi i motivi, perché non confrontati con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 47.367,05, riferiti a scoperto di conto corrente e rate di mutuo non pagate, nei confronti della garante del debitore principale. In primo grado l'opposizione è stata rigettata sul presupposto che il rapporto di garanzia dovesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia: per tale ragione la clausola del contratto di mutuo intercorrente tra debitore principale e banca, che indicava una scadenza della garanzia in una certa data, è stata ritenuta irrilevante nel rapporto banca-garante, non essendo stata trasfusa nel contratto di garanzia. La ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge sostenendo che, a prescindere dalla qualificazione della garanzia, la stessa sarebbe comunque scaduta prima della richiesta di pagamento; con il secondo ha dedotto vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e, in subordine, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., sostenendo che i debiti erano sorti dopo la prestazione della garanzia e che la richiesta di garanzia cambiaria denotava la consapevolezza della banca delle difficoltà del debitore. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della decisione impugnata: il primo non contestava davvero la qualificazione della garanzia come autonoma, limitandosi a riproporre censure già svolte in merito alla clausola del mutuo del rapporto principale; il secondo non censurava la autonoma ratio fondata sulla tardività dell'eccezione ex art. 1956 c.c., sollevata solo in comparsa conclusionale in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello, con conseguente impugnabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.

  • art. 348 ter, comma 3, c.p.c.

    indicato come norma che rende impugnabile in cassazione la sentenza di primo grado quando l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la dedotta violazione di norme di diritto nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al sindacato sul vizio motivazionale e, nel caso, reputato non idoneamente veicolato rispetto alla qualificazione della garanzia e alla ratio decidendi

  • art. 1956 c.c.

    richiamato come fondamento della dedotta liberazione del garante per concessione di nuovo credito a un debitore in situazione di difficoltà nota al creditore

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio motivazionale, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre argomentazioni già svolte nei gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito qualifica la garanzia come autonoma, il garante non può invocare clausole contenute nel contratto principale se tali clausole non siano state trasfuse nel rapporto di garanzia, perché l'autonomia del vincolo impedisce la automatica estensione di pattuizioni del rapporto garantito.
  • È inammissibile la censura sulla liberazione del garante ex art. 1956 c.c. se la decisione impugnata si fonda anche sulla tardività dell'eccezione e tale autonoma ratio non sia specificamente attaccata in appello e in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione: la mancata impugnazione di anche una sola di esse comporta l'inammissibilità del motivo o comunque il rigetto del ricorso.
  • La contestazione della natura della garanzia o della sua estensione temporale non può prescindere dal dato contrattuale del rapporto di garanzia e dalla sua autonomia rispetto al rapporto principale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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